Improcedibile il giudizio di conto privo di parificazione dell’ente (Corte dei Conti Sez. giur. Basilicata n. 43 del 21.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
La parificazione del conto giudiziale dell’agente contabile, intesa come attestazione di conformità del conto alle scritture dell’amministrazione di appartenenza, costituisce presupposto processuale imprescindibile per l’instaurazione del giudizio di conto. L’art. 139, comma 2, cod. giust. cont. impone il deposito del conto previa parificazione, l’art. 140, commi 1 e 3, cod. giust. cont. individua nel deposito del conto munito di parifica l’atto di costituzione in giudizio dell’agente, e l’art. 145, comma 3, cod. giust. cont. assegna al giudice relatore il compito di verificarne l’avvenuta effettuazione prima dell’esame. In difetto di tale condizione di procedibilità il giudizio deve essere dichiarato improcedibile, non essendo configurabile alcuna regolarizzazione d’ufficio. Per gli enti locali la condizione può ritenersi soddisfatta, in mancanza di un formale atto di parifica, ove il conto rechi il visto di regolarità del responsabile del servizio finanziario o sia stato approvato dall’organo politico, quali atti equipollenti.
Il Fatto
La vicenda riguarda il conto giudiziale relativo alla gestione 2019 della cassa economale di un ospedale, reso da un agente contabile. Con relazione di deferimento il magistrato istruttore ha rimesso al collegio la questione preliminare della procedibilità dell’esame del conto, depositato privo della parificazione da parte dell’amministrazione di appartenenza. Il conto era stato trasmesso alla Corte a cura del responsabile di una unità operativa, debitamente sottoscritto dal dirigente amministrativo e dal cassiere, ma senza l’attestazione di conformità alle scritture dell’ente né alcun visto equipollente.
L’agente contabile, nel costituirsi, ha evidenziato di avere trasmesso tempestivamente il conto all’amministrazione, di essere in pensione e di non avere alcuna competenza in ordine alla parifica, adempimento ascritto all’unità operativa competente in materia contabile. La Procura ha chiesto dichiararsi l’improcedibilità del conto.
La Motivazione della Corte
Il collegio muove da una premessa di ordine generale: l’improcedibilità non può essere pronunciata per qualunque irregolarità o nullità del conto, ma solo nei casi di inesistenza giuridica o fattuale dello stesso — ossia quando manchino i requisiti minimi di forma e sostanza necessari a qualificarlo come conto, come la firma dell’agente o le quantità dei beni maneggiati — oppure di mancanza di una condizione di procedibilità, quale appunto la parificazione.
La Corte qualifica la parificazione come dichiarazione che certifica la regolarità contabile e la conformità del conto alle scritture detenute dall’amministrazione, richiamando l’art. 618 del r.d. n. 827/1924. Il giudice relatore sottolinea che tale adempimento è imposto da norme di carattere generale, che solo il deposito del conto unitamente alla parifica costituisce l’agente dell’amministrazione in giudizio e che il relatore deve verificarne l’avvenuta effettuazione prima di procedere all’esame. Nel percorso argomentativo richiama il parere delle Sezioni riunite in sede consultiva n. 4/2020, che ha ribadito l’imprescindibilità della parificazione.
Il collegio introduce poi una precisazione di rilievo per gli enti locali: il giudizio sul conto può ritenersi procedibile, pur in mancanza di un formale e separato atto di parifica, qualora il conto rechi il visto di regolarità del responsabile del servizio finanziario dell’ente, oppure sia stato oggetto di approvazione consiliare o di giunta, dovendosi ritenere tali atti equipollenti alla parificazione. A sostegno richiama una serie di pronunce della Sez. giur. Calabria (tra cui n. 113/2023, n. 201/2023, n. 152/2024). La ratio è che il responsabile del servizio finanziario deve ritenersi, in mancanza di diversa evidenza probatoria, anche responsabile del procedimento, e il suo visto presuppone la verifica di conformità delle scritture.
Applicando tali principi al caso concreto, la Corte rileva che il conto è stato trasmesso privo della parificazione o di un equipollente visto per regolarità del soggetto deputato dall’ente. Ne deriva la declaratoria di improcedibilità del giudizio. Le considerazioni difensive, che imputano all’amministrazione l’omessa attuazione delle disposizioni sulla parifica, non escludono tale esito.
Il collegio ribadisce infine che la declaratoria non esime il contabile dall’obbligo di presentare i conti per la necessaria parificazione, né l’amministrazione dall’obbligo di effettuare un regolare deposito ex novo, previa parifica, onde aprire un nuovo giudizio. Resta percorribile, in caso di persistente inadempimento dell’ente, la procedura per resa di conto ai sensi dell’art. 141 cod. giust. cont., alla quale va data comunicazione della decisione. Le spese sono compensate in ragione della natura e dell’esito in rito del giudizio.
Nota della Redazione
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