Consegna delle partecipazioni societarie comunali e improcedibilità del conto giudiziale (Corte dei Conti Sez. giur. Bolzano n. 25 del 06.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario delle azioni e delle quote di partecipazione societaria di un ente locale non è il soggetto che ne ha la disponibilità materiale, ma colui che ne ha la disponibilità giuridica, esercitando per legge o per delega i diritti dell’azionista. In mancanza di apposita nomina, tale veste spetta al sindaco, organo di vertice dell’amministrazione, come confermato dall’art. 9 d.lgs. n. 175 del 2016. Ne consegue l’improcedibilità del conto giudiziale reso da un soggetto non qualificabile come consegnatario, non essendo egli tenuto alla resa del conto.
Il Fatto
Il conto giudiziale delle partecipazioni societarie di un comune, per l’esercizio finanziario 2023, è stato reso dal direttore della società partecipata. Il magistrato designato all’esame del conto ha rimesso gli atti al Collegio ai sensi degli artt. 145 e 147 c.g.c., segnalando un possibile profilo di improcedibilità e alcune irregolarità nella compilazione.
Il rappresentante del Pubblico Ministero ha chiesto dichiararsi l’improcedibilità, rilevando tra l’altro l’assenza della parifica del conto. Né l’amministrazione né l’agente contabile hanno depositato memorie in vista dell’udienza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta in via preliminare la questione della procedibilità del conto reso dal direttore generale della stessa società partecipata. Richiamando un orientamento ormai consolidato della giurisprudenza contabile, la Sezione precisa che il consegnatario dei titoli azionari va individuato non nel soggetto che ne ha la disponibilità materiale, bensì in quello che ne ha la disponibilità giuridica, esercitando i poteri dell’azionista (Sez. giur. Toscana n. 349 del 2023, Sez. giur. Veneto n. 99 del 2019).
In mancanza della nomina di dirigenti cui affidare la gestione delle partecipazioni, è il sindaco ad assumere la veste di agente contabile, come confermato dall’art. 9 d.lgs. n. 175 del 2016, secondo cui i diritti di socio degli enti locali sono esercitati dal sindaco o da un suo delegato (Sez. Toscana n. 127 del 2020). L’agente contabile consegnatario di azioni svolge infatti un’attività di gestione, non di mera detenzione, rappresentando l’ente nelle assemblee ed esercitando i diritti connessi alla partecipazione.
Nel caso di specie, la circostanza che il conto sia stato presentato da un soggetto non qualificabile come consegnatario è pacifica: il comune stesso, in risposta alla nota istruttoria, ha precisato che dal 2024 sottoscrive il sindaco.
Su un piano funzionale, la Corte indica poi il corretto contenuto del conto: deve riportare tutte le partecipazioni detenute dal comune, essere corredato da una relazione sulla gestione e esporre i valori aggiornati secondo il metodo del patrimonio netto per le società controllate o partecipate; per le partecipazioni inferiori al 20 per cento è sufficiente il costo di acquisto rettificato dalle perdite durevoli. Quanto al modello, l’abrogazione dell’art. 19, comma 2, l.r. n. 10/1998 ad opera dell’art. 337 l.r. n. 2/2018 ha travolto il fondamento dei decreti regionali sui modelli 16 e 22, che hanno peraltro identico contenuto: le amministrazioni possono usare la lingua preferita.
Il conto dovrà infine essere parificato dal soggetto competente e depositato con la relazione degli organi interni di controllo ai sensi dell’art. 139 c.g.c. In conclusione, il Collegio dichiara improcedibile il conto; in assenza di condanna, nulla per le spese.
Nota della Redazione
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