Cessazione materia contendere e carenza interesse su indennità speciale annua (Corte dei Conti Sez. giur. Basilicata n. 10 del 21.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio promosso per il riconoscimento di indennità spettanti ai grandi invalidi per servizio, il pagamento intervenuto in corso di causa, se non contestato dal ricorrente, determina la cessazione della materia del contendere per intervenuto soddisfacimento della pretesa. Ove il ricorrente contesti l’esatto adempimento, la cessazione della materia del contendere non può essere dichiarata e il giudice, in applicazione del principio iura novit curia, qualifica la domanda secondo il corretto riferimento normativo, ancorché la parte abbia indicato una legge inesistente per errore materiale. Il soddisfacimento del diritto azionato, riconosciuto dall’ente e documentato dai cedolini, fa venir meno l’interesse ad agire del ricorrente, con declaratoria di sopravvenuta carenza dello stesso. Le spese di lite seguono la soccombenza virtuale e sono poste a carico dell’istituto che abbia adempiuto solo dopo la notifica del ricorso.
Il Fatto
Il ricorrente, appartenente all’Arma dei Carabinieri, dopo essere stato giudicato permanentemente non idoneo al servizio militare nel marzo 2022 e collocato in congedo assoluto per infermità invalidanti riportate in servizio, è titolare di pensione privilegiata ordinaria e di assegno di super invalidità. Ha chiesto all’INPS il riconoscimento dell’Indennità Speciale Annua e di un’indennità una tantum; entrambe le domande non hanno avuto seguito.
Il ricorrente ha quindi adito la Corte dei conti per l’accertamento del diritto alle due indennità, con interessi e rivalutazione. L’INPS, costituendosi, ha sostenuto di aver provveduto alla liquidazione e al pagamento e ha chiesto la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese. Il ricorrente ha contestato l’avvenuto integrale pagamento dell’ISA e degli arretrati, insistendo per l’accertamento del diritto.
La Motivazione della Corte
Quanto all’indennità una tantum, il Giudice rileva che non sussiste più contestazione tra le parti. Il cedolino di pensione di ottobre 2025 reca la voce “altro assegno” con il corrispondente importo, sicché emerge l’avvenuta erogazione della somma richiesta. Ne consegue la declaratoria di cessazione della materia del contendere per questa domanda.
Quanto all’Indennità Speciale Annua, la cessazione della materia del contendere non può essere pronunciata, essendo il ricorrente opposto e avendo insistito per l’accertamento del diritto e per gli arretrati. Il Giudice rileva che nel ricorso è stata reiteratamente indicata per errore materiale la legge n. 12/1987, mentre la richiesta si riferisce alla legge n. 13/1987. Applicando il principio iura novit curia, il Giudice accerta i presupposti dell’indennità di cui al combinato disposto degli artt. 1 e 2 della legge n. 13/1987 e dell’art. 7 d.P.R. n. 834/1981.
Risulta pacifico lo status di grande invalido per servizio titolare di pensione privilegiata, con menomazione iscritta alla prima categoria Tabella E lett. A n. 2. Il diritto del ricorrente all’ISA è stato espressamente riconosciuto dall’INPS in corso di causa. L’indennità equivale a una mensilità del trattamento pensionistico complessivo spettante al 1° dicembre di ciascun anno, con gli assegni accessori: di fatto una tredicesima aggiuntiva.
Il Giudice osserva che l’INPS ha corrisposto nel dicembre 2025 la voce “imponibile non fiscale tredicesima”, pari a euro 10.873,86, importo superiore alla tredicesima ordinaria di euro 3.609,46, e pari a circa tre mensilità. L’INPS ha confermato che tale voce corrisponde all’ISA per le annualità richieste. La tesi del ricorrente, secondo cui l’importo coprirebbe la sola annualità 2025, non è accolta, poiché l’ISA di una sola annualità non potrebbe ammontare a quella cifra. Il pagamento, in assenza di accordo delle parti sulla cessazione, conduce a una declaratoria di sopravvenuto difetto dell’interesse ad agire. In applicazione della soccombenza virtuale, le spese di lite sono poste a carico dell’INPS, che ha adempiuto solo dopo la notifica del ricorso.
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Nota della Redazione
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