Controlli interni enti locali: adeguatezza parziale impone superamento criticità (Corte dei Conti Sez. contr. Sicilia n. 287 del 15.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il referto annuale che il Sindaco trasmette ai sensi dell’art. 148 TUEL è lo strumento attraverso cui la Corte dei conti verifica la legittimità e la regolarità della gestione e l’efficacia e l’adeguatezza del sistema dei controlli interni. Il controllo si articola sulle distinte tipologie previste dal Titolo, dal controllo di regolarità amministrativa e contabile al controllo di gestione, da quello strategico a quello sugli equilibri finanziari, sugli organismi partecipati e sulla qualità dei servizi. L’accertamento dell’adeguatezza parziale del sistema impone all’ente l’adozione dei provvedimenti organizzativi necessari al superamento delle criticità rilevate. La verifica non si esaurisce nel singolo esercizio, ma si estende al successivo referto con riserva di analisi.
Il Fatto
Il Sindaco del Comune di ACI SANT’ANTONIO ha trasmesso il referto annuale sul funzionamento dei controlli interni per l’esercizio 2022, in data 14.03.2024, e per l’esercizio 2023, in data 15.04.2024, secondo le linee guida approvate dalla Sezione delle autonomie con la deliberazione n. 2/SEZAUT/2024/INPR.
Dall’esame della documentazione sono emersi profili di criticità riferiti a ciascuna tipologia di controllo interno. La questione approda alla Sezione di controllo per la verifica prevista dall’art. 148 TUEL, con riserva di analisi dei successivi referti.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla sezione introduttiva del referto e rileva che nell’esercizio 2023, per il controllo di regolarità amministrativa e contabile, su due report previsti ne risulta prodotto uno solo. Il grado di criticità riscontrato per ciascuna tipologia è dichiarato Basso per entrambi gli anni e, per i report ufficializzati, non risultano avviate azioni correttive.
Sul controllo di regolarità amministrativa e contabile, configurato dall’art. 147-bis quale forma di autotutela e di auditing interno, la Corte rileva che l’Ente ha utilizzato l’estrazione causale semplice quale tecnica di campionamento. Gli atti sottoposti a controllo rappresentano circa il 17% del totale nel 2022 e circa il 12% nel 2023, con irregolarità rinvenute, rispettivamente, in numero di trentadue e tredici, tutte non sanate. Non risultano trasmesse ai responsabili dei servizi le direttive di conformazione in caso di irregolarità, né implementate procedure di monitoraggio della liquidazione delle fatture commerciali.
Il controllo di gestione non è in grado di influenzare l’attività in corso, determinando la riprogrammazione degli obiettivi. Tra gli indicatori non risultano elaborati quello di attività/processo e quello di analisi finanziaria. Il grado di raggiungimento degli obiettivi operativi è valutato Medio per entrambi gli anni.
Sul controllo strategico, la Corte richiama la deliberazione della Sezione delle autonomie n. 13/SEZAUT/2018/FRG e rileva che, tra le misure di prevenzione del rischio di corruzione, non risultano adottate quelle relative alla rotazione degli incarichi dirigenziali e alla rotazione ordinaria del personale.
Sul controllo sugli equilibri finanziari, la Corte richiama proprie precedenti deliberazioni. L’Ente non è dotato di una struttura dedicata al controllo sugli organismi partecipati ai sensi dell’art. 147-quater, comma 1, TUEL, e non ha approvato i budget delle società partecipate. Non ha adottato la Carta dei servizi e non ha individuato un responsabile per l’attuazione dei progetti finanziati dai fondi PNRR. All’esito, la Corte accerta l’adeguatezza parziale del sistema dei controlli interni e invita l’Ente all’adozione dei provvedimenti organizzativi di superamento delle criticità.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.