Improcedibile il giudizio di conto verso gli eredi dell’agente per mancato arricchimento (Corte dei Conti Sez. giur. Basilicata n. 112 del 17.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 1, comma 1, legge n. 20/1994, che limita la trasmissibilità dell’obbligazione di responsabilità agli eredi alle ipotesi di illecito arricchimento del dante causa e di conseguente indebito arricchimento degli eredi, trova applicazione, per identità di ratio, anche con riferimento alla successione degli eredi negli obblighi dell’agente contabile, nonostante la specialità della disciplina sostanziale e processuale dell’obbligazione di conto. Nei conti giudiziali aventi ad oggetto la riscossione di entrate, la successione può configurarsi solo qualora risulti accertato il mancato versamento in Tesoreria delle somme riscosse. L’arricchimento degli eredi non è presumibile e, in sua assenza, difetta la loro legittimazione passiva, con conseguente improcedibilità del giudizio di conto.
Il Fatto
Il giudizio di conto riguarda la gestione, per l’esercizio finanziario 2017, dei diritti di segreteria per il rilascio di carte di identità e dei certificati di anagrafe di un comune. L’agente contabile, dipendente dell’ente fino al 31.03.2018, non aveva presentato il conto giudiziale per il 2017 ed era deceduta in data 17.09.2020. Il documento contabile è stato quindi compilato d’ufficio dal responsabile del servizio finanziario, sulla scorta dei registri e dei documenti di gestione in possesso del comune.
Il Magistrato istruttore, con la relazione depositata il 19.09.2024, ha chiesto dichiararsi la regolarità del conto, il discarico dell’agente e la liberatoria dei suoi eredi, valorizzando l’esiguità dell’ammanco e la regolarità delle gestioni negli anni precedenti e successivi. La Procura ha concordato con il discarico. Il giudizio è stato promosso nei confronti degli eredi, regolarmente convenuti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina il conto redatto d’ufficio, sottoposto al suo esame ai sensi dell’art. 147 c.g.c., e ne verifica la compilazione su modello di legge, la separata contezza delle operazioni per ciascuna categoria di entrate e la trasmissione con le reversali di cassa, oltre all’attestazione di regolarità e parifica del Segretario generale. Dall’esame emerge un ammanco di € 3,35 sui diritti per i certificati di anagrafe.
Preso atto del decesso dell’agente contabile, la Corte affronta la questione, di valenza marcatamente teorica vista l’esiguità dell’ammanco, dell’applicabilità nel giudizio di conto dell’art. 1, comma 1, legge n. 20/1994, nella parte in cui circoscrive la trasmissibilità dell’obbligazione di responsabilità agli eredi alle ipotesi di illecito arricchimento del dante causa e di indebito arricchimento degli eredi.
In adesione a pregressa giurisprudenza della stessa Sezione, il Collegio ritiene che la disposizione generale trovi applicazione, per identità di ratio, anche alla successione degli eredi negli obblighi dell’agente contabile, pur nella specialità della disciplina dell’obbligazione di conto rispetto alla responsabilità amministrativa in senso stretto. Nei conti relativi alla riscossione di entrate, la successione può ipotizzarsi solo se risulti accertato il mancato versamento in Tesoreria delle somme riscosse.
Nel caso concreto, la mancata dimostrazione del necessario requisito dell’arricchimento degli eredi, non presumibile atteso l’importo meramente simbolico dell’ammanco, impedisce di affermare la loro successione nell’obbligazione dell’agente contabile. Venendo meno la legittimazione passiva degli eredi convenuti, il giudizio è dichiarato improcedibile, senza pronuncia sulla regolarità della gestione e sull’eventuale addebito. Nulla per le spese, in ragione dell’esito e della mancata costituzione degli eredi.
Nota della Redazione
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