Pensione privilegiata: onere probatorio e limiti della consulenza tecnica d’ufficio (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 164 del 27.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di pensione privilegiata, l’azione di accertamento del diritto alla dipendenza dell’infermità da causa di servizio non si sottrae al criterio generale di riparto dell’onere probatorio di cui all’art. 2697 c.c., incombente sul ricorrente. I poteri istruttori officiosi riconosciuti al giudice contabile, pur finalizzati alla ricerca della verità, operano solo quando si tratti di superare l’incertezza dei fatti costitutivi sulla base degli elementi comunque dedotti in giudizio. Essi non possono supplire alle carenze probatorie della parte, pena la surrettizia trasformazione del giudice in sostituto degli oneri delle parti. La consulenza tecnica d’ufficio è strumento di valutazione dei dati tecnici offerti dalle parti, non mezzo per formare una prova che l’attore non ha fornito. La mera coincidenza cronologica tra servizio e insorgenza della patologia non integra prova presuntiva della dipendenza.

Il Fatto

Il ricorrente, già appartenente all’Arma dei Carabinieri dal 1987 e collocato in quiescenza nel 2025, dopo aver prestato servizio presso la Banda musicale come clarinettista, ha agito per ottenere il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di tre infermità — ernia iatale con esofagite da reflusso, spondilodiscoartrosi cervicale e discopatia lombare — e la conseguente pensione privilegiata, domanda presentata nel 2025.

Le tre richieste di dipendenza da causa di servizio erano state respinte in sede amministrativa, sulla scorta dei pareri negativi del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, con decreti del 2004 e del 2015. Il ricorrente ha contestato tali valutazioni producendo una relazione medico-legale di parte e chiedendo, in via istruttoria, una consulenza tecnica d’ufficio. Si sono costituiti il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’INPS, eccependo il difetto di legittimazione passiva e l’infondatezza nel merito.

La Motivazione della Corte

La Corte dei conti affronta la questione centrale del riparto dell’onere probatorio in materia previdenziale. Anche nel giudizio pensionistico, le azioni di accertamento positivo restano soggette al criterio generale dell’art. 2697 c.c. I poteri istruttori officiosi del giudice contabile non si traducono in una deroga a tale regola: essi operano quando occorra superare l’incertezza sui fatti costitutivi già dedotti, ma non possono colmare le lacune probatorie della parte.

La Corte chiarisce la funzione della consulenza tecnica d’ufficio. Essa costituisce unicamente lo strumento mediante il quale il giudice valuta i dati tecnici forniti dalle parti, non un mezzo per formare una prova che l’attore non ha offerto. Ammettere il contrario significherebbe attribuire al giudice una funzione sostitutiva degli oneri delle parti, con l’esercizio di poteri propri di altri ambiti processuali.

Nel caso concreto, la relazione medico-legale di parte non fornisce elementi idonei a disattendere le valutazioni del Comitato. Il consulente di parte, pur censurando la genericità dei pareri del CVCS, non applica i criteri che pure invoca: non specifica il ruolo effettivo delle singole cause alternative rispetto alle altre, né indica il tipo di servizio gravoso e il periodo di esposizione ai fattori di rischio. Il riferimento al servizio ultratrentennale trascura che le patologie risultano diagnosticate molto prima, essendo le prime domande risalenti al 1999, 2003 e 2004.

La Corte richiama la propria giurisprudenza secondo cui la mera coincidenza cronologica tra servizio e malattia non integra prova presuntiva della dipendenza (Sez. Lombardia n. 90/2020 e n. 42/2024). Nel ricorso devono essere indicate situazioni eccezionali o eccedenti il normale servizio, idonee a influire anche solo in forma concausale sull’insorgenza dell’infermità (Sez. Puglia n. 154/2020). La genericità delle allegazioni non soddisfa l’onere probatorio, né una eventuale CTU potrebbe supplire a tale carenza.

Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione delle spese per la sussistenza di apprezzabili motivi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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