Riliquidazione pensione Polizia di Stato, aliquota 2,44% solo dal 2022 (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 455 del 22.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, ha esteso al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile la disciplina dell’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, ai fini del calcolo della quota retributiva della pensione liquidata con il sistema misto e con applicazione dell’aliquota del 2,44 per cento per ogni anno utile. L’efficacia della norma incontra il limite del principio di irretroattività: essa spiega effetti anche in favore dei soggetti già collocati in quiescenza prima della sua entrata in vigore, ma limitatamente ai ratei di pensione maturati a decorrere dal 1° gennaio 2022. Non è pertanto dovuto il ricalcolo dalla originaria data di maturazione del diritto. La natura periodica della prestazione pensionistica e la sua durata per l’intera vita del beneficiario giustificano l’applicazione solo pro futuro della novella, in coerenza con la ratio della disposizione e con le esigenze di finanza pubblica.
Il Fatto
Il ricorrente, già appartenente alla Polizia di Stato dal 1983 e titolare di pensione privilegiata a decorrere dal 28 agosto 2008, ha chiesto la rideterminazione e riliquidazione del trattamento in godimento con applicazione dell’aliquota del 2,44% per ogni anno utile maturato fino al 31 dicembre 1995, invocando l’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973 e l’art. 1, comma 101, della legge n. 234/2021. Assumendo di avere maturato, a quella data, un’anzianità contributiva inferiore a diciotto anni, ha dapprima inoltrato istanza all’INPS, respinta, e poi al Ministero datore di lavoro, con esito parimenti negativo.
Il ricorrente ha domandato in via principale la riliquidazione con arretrati sui ratei degli ultimi cinque anni e, in subordine, dal 1° gennaio 2022. L’INPS, costituendosi, ha contestato la pretesa per il periodo antecedente al 1° gennaio 2012 e ha eccepito la cessazione della materia del contendere per il periodo successivo, avendo eseguito la riliquidazione con decorrenza economica dal 2022. Nel corso dell’udienza il difensore ha dato atto dell’avvenuto pagamento e si è associato alla richiesta di cessazione.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce anzitutto il quadro giuridico. L’applicabilità dell’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973 agli appartenenti ai Corpi di polizia ad ordinamento civile è stata costantemente esclusa dalla giurisprudenza contabile, in ragione del quadro normativo vigente all’epoca. La smilitarizzazione della Polizia ha mutato il regime sostanziale del personale, e la legge ha indicato quali disposizioni previste per le Forze Armate restassero applicabili: tra queste non figurava la norma invocata.
Le clausole di equiparazione richiamate, quali l’art. 5, comma 6, del d.l. n. 387/1987 e l’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, concernono solo l’acquisizione del diritto alla pensione, non la determinazione della sua misura, e la loro natura eccezionale ne impedisce l’estensione analogica.
La Corte richiama la pronuncia della Corte costituzionale n. 33 del 2023, che ha escluso l’esistenza di un principio di piena omogeneità tra dipendenti civili e militari e ha negato che il più favorevole trattamento militare possa assurgere a tertium comparationis rispetto all’art. 3 Cost.
Il quadro muta con la legge di bilancio 2022. L’art. 1, comma 101, estende espressamente la disciplina dell’art. 54 al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile. La Corte richiama i principi delle pronunce delle Sezioni riunite n. 1/2021/QM e n. 12/2021/QM, che riconoscono il beneficio anche a chi, al 31 dicembre 1995, vantava un’anzianità inferiore a quindici anni, con l’aliquota del 2,44% per ciascun anno utile.
Quanto alla portata temporale, opera il principio di irretroattività della legge. Trattandosi di prestazione periodica destinata a prodursi per l’intera vita del beneficiario, gli effetti della novella si producono anche in favore dei già collocati in quiescenza, ma limitatamente ai ratei maturati dal 1° gennaio 2022. La domanda di ricalcolo dalla originaria data di maturazione è pertanto infondata, mentre è fondata per il periodo successivo.
Accertata la sopravvenuta soddisfazione della pretesa e l’accordo delle parti, la Corte dichiara la cessazione della materia del contendere e condanna l’INPS alla refusione delle spese di lite, quantificate in complessivi € 1.700,00.
Nota della Redazione
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