Conto giudiziale inammissibile se gli incassi POS sostituiscono i versamenti in tesoreria (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 119 del 27.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il conto giudiziale dell’agente contabile della riscossione deve essere redatto secondo il modello 21 del d.P.R. n. 194/1996, con distinta e autonoma indicazione delle riscossioni e dei versamenti in tesoreria. L’inserimento degli incassi tramite POS nella colonna “VERSAMENTO IN TESORERIA”, in luogo dei versamenti effettivi, non costituisce mera imprecisione formale, ma carenza di un elemento essenziale: la mancata rappresentazione dello “scarico” impedisce di verificare se, quando e per quale importo l’agente abbia adempiuto all’obbligo restitutorio. Il conto così formato è intrinsecamente non verificabile e deve essere dichiarato inammissibile, con necessità di nuovo deposito, non potendo il giudice supplire alle omissioni del contabile né ricostruire autonomamente la gestione. La nozione di maneggio di denaro va intesa in senso ampio e comprende i crediti riscossi mediante modalità elettroniche, ancorché le somme non entrino nella materiale disponibilità dell’agente.

Il Fatto

Il collegio esamina il conto giudiziale reso da un agente contabile di un Comune, per l’esercizio finanziario 2021. Il magistrato relatore, con relazione di irregolarità, aveva segnalato che il conto risultava strutturato in difformità dal modello prescritto e privo dei versamenti in tesoreria, sostituiti dall’indicazione degli incassi tramite POS, con conseguente impossibilità di verificare lo scarico. In subordine aveva prospettato l’irregolarità del conto e l’obbligo di ripresentazione, e in ulteriore subordine il rigetto nel merito per mancata corrispondenza tra entrate e uscite.

L’agente contabile ha resistito sostenendo che le somme riscosse elettronicamente non sono mai entrate nella sua materiale disponibilità, essendo accreditate direttamente sul conto di tesoreria dell’ente, con la conseguenza che difetterebbe il presupposto della responsabilità contabile. Ha inoltre dedotto il carattere meramente formale dei rilievi, l’assenza di ammanchi e di danno erariale e la piena ricostruibilità della gestione attraverso le scritture dell’ente e gli estratti conto della tesoreria. Il Pubblico Ministero ha concluso per l’inammissibilità del conto e per l’obbligo di ripresentazione.

La Motivazione della Corte

Il collegio muove dalla distinzione tra i modelli di conto previsti dal d.P.R. n. 194/1996. Per l’economo è previsto il modello 23; per l’agente della riscossione il modello 21, che deve indicare le generalità dell’agente, il periodo di gestione, gli estremi della riscossione, i versamenti in tesoreria con numero di quietanza e importo, i totali e le note. Da tale disciplina discende che il conto deve offrire una rappresentazione sincera e precisa dei fatti di gestione, con separazione netta tra riscossioni e versamenti.

Il collegio richiama quindi i due pilastri del giudizio di conto: il carico, dato dalle somme riscosse che genera il debito dell’agente, e lo scarico, costituito dalle somme riversate in tesoreria che estingue tale debito. La loro distinta rappresentazione incarna l’equazione fondamentale che il giudizio è chiamato a verificare. Sul punto vengono citate Sez. Molise n. 25/2018, Sez. Veneto n. 238/2022 e Sez. Piemonte n. 144/2011, secondo cui la forma e i contenuti del conto devono essere coerenti con la rappresentazione dei fatti e il principio di prevalenza della sostanza sulla forma non può derogare all’obbligo di completa e idonea rappresentazione.

Quanto alla natura della gestione, il collegio aderisce all’orientamento prevalente secondo cui il maneggio di denaro va inteso in senso ampio e comprende tutti i crediti che il contabile ha l’obbligo di riscuotere, anche quando la riscossione avviene tramite POS o carta di credito. Ne deriva l’applicazione della disciplina dell’agente contabile e l’obbligo di resa del conto. In tal senso sono richiamate Corte dei conti Toscana n. 285/2017, Sardegna n. 294/2018 e Calabria n. 176/2022.

Nel caso concreto il conto presenta nella sezione dei versamenti in tesoreria esclusivamente i dati delle riscossioni tramite POS. L’errata classificazione non è una semplice imprecisione formale, ma determina la carenza di un elemento essenziale, poiché rende impossibile la verifica dello scarico e non documenta l’effettivo trasferimento dei fondi all’ente. Il conto, pertanto, non può essere qualificato come conto giudiziale idoneo a incardinare il giudizio. Il collegio richiama in proposito C. conti Sez. I n. 14/1985, secondo cui il conto redatto su modello irrituale è comunque qualificabile se contiene gli elementi richiesti dall’art. 616 R.D. n. 827/1924: evenienza che nella specie difetta.

Il collegio precisa infine che l’ordine di integrazione documentale può operare solo quando il conto sia ontologicamente esistente e strutturalmente formato, non quando manchino gli elementi che ne consentono la configurazione giuridica. Il contabile deve garantire un conto integralmente formato e autosufficiente, capace da solo di consentire la valutazione della gestione. Il giudizio è pertanto dichiarato inammissibile, con necessità di nuovo deposito, e nulla per le spese stante la pronuncia in rito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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