Prescrizione del danno erariale da omessa determinazione dei costi TARI (Corte dei Conti Sez. giur. Basilicata n. 29 del 11.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il termine di prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento del danno erariale decorre, ai sensi dell’art. 1, comma 2, legge n. 20/1994, letto in combinato disposto con l’art. 2935 cod. civ., dal momento in cui il diritto può essere fatto valere e cioè dalla conoscibilità oggettiva del danno secondo l’ordinaria diligenza, non dalla sua effettiva scoperta. Il doloso occultamento che sposta il dies a quo alla data della scoperta richiede una condotta obiettivamente idonea a impedire la percezione del danno e non si identifica con la mera difficoltà di accertamento o quantificazione, né con l’ignoranza soggettiva del titolare del diritto. L’omessa o errata determinazione dei costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti nei PEF TARI è danno palese e verificabile da consiglieri comunali, sindaco, revisore dei conti e segretario all’atto di approvazione di ciascun piano, con la conseguenza che la prescrizione decorre dall’approvazione di ogni singolo PEF.
Il Fatto
La Procura regionale convenne in giudizio sei soggetti — un funzionario responsabile dell’area finanziaria e già presidente del CdA della società in house, un ex sindaco e quattro ex consiglieri comunali — per un’ipotesi di danno erariale derivante dall’errata determinazione delle tariffe TARI negli anni dal 2014 al 2018. Secondo l’accusa, la voce di costo per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti (CTS) era stata iscritta nei PEF per importi largamente inferiori a quelli effettivi, con minori entrate per l’ente quantificate complessivamente in oltre 742.000 euro.
L’istruttoria era scaturita da una relazione della locale Sezione di controllo, che aveva escluso la possibilità di recuperare nei PEF successivi i costi pretermessi, avendo il termine per l’approvazione consiliare natura perentoria e dovendo i costi essere calcolati per competenza. Tutti i convenuti eccepirono la prescrizione e contestarono nel merito l’esistenza del danno e della colpa grave.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto le eccezioni di nullità dell’atto di citazione. Quanto alla asserita violazione dell’art. 67, comma 7, c.g.c. per omessa comunicazione dei nuovi elementi istruttori, la Corte ha ricordato che l’inosservanza non è sanzionata a pena di nullità e che, ai sensi dell’art. 44 c.g.c., la nullità può essere pronunciata solo quando l’atto manca dei requisiti indispensabili al raggiungimento dello scopo. La citazione aveva dato conto del supplemento istruttorio e della relazione ARERA, depositata con essa: il diritto di difesa del convenuto è stato tutelato, potendo egli replicare e fornire controprova. Parimenti infondata è stata ritenuta l’eccezione di non corrispondenza tra invito a dedurre e citazione ex art. 87 c.g.c., poiché non era mutato il nucleo essenziale del petitum e della causa petendi.
Nel merito, la Corte ha invece accolto l’eccezione di prescrizione. Ha richiamato il principio per cui il dies a quo va collocato, oltre che al fatto dannoso, al momento della conoscibilità oggettiva del danno: la prescrizione non decorre prima che il danno sia percepibile all’esterno secondo l’ordinaria diligenza, non rilevando l’ignoranza soggettiva né le difficoltà di quantificazione. Il doloso occultamento, che sposta il termine alla scoperta, esige una condotta diretta a nascondere l’illecito e si distingue dall’art. 2941, n. 8, cod. civ.
Dall’esame dei verbali e dei PEF, la Corte ha escluso qualsiasi occultamento. Già nel PEF 2014 il costo di trattamento e smaltimento era indicato in 205.000 euro tra i costi variabili, ma nel calcolo della tariffa ridotto a 70.000 euro, in contrasto con la stessa delibera. Nel 2016 e nel 2017 la voce fu azzerata. Lo stesso piano precisava che la tariffa di conferimento è a carico di ciascun comune, sicché la titolarità comunale della piattaforma non giustificava il risparmio invocato.
La Corte ha sottolineato che, nella seduta del 2015, un consigliere chiese delucidazioni sui refusi del piano e il funzionario ammise che i dati non erano stati trasmessi dal gestore: era dunque palese che si approvava la tariffa senza conoscere i costi di gestione. Né il danno era occultato, ma grossolanamente commesso davanti a tutti, revisore compreso. Essendo i costi CTS da calcolare per competenza, il danno si è verificato nel termine per l’approvazione di ogni PEF e la sua conoscibilità decorre da ciascuna approvazione.
Non essendo intervenuti atti interruttivi prima dell’invito a dedurre del 17 novembre 2023, la Corte ha dichiarato la prescrizione per tutte le annualità e, decidendo solo su questioni preliminari ex art. 31, comma 3, c.g.c., ha compensato le spese.
Nota della Redazione
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