Ricorso pensionistico per causa di servizio inammissibile per difetto dell’oggetto (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 109 del 20.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di giudizio pensionistico contabile, il ricorso che, per errore materiale, esponga conclusioni ed elementi di diritto riferiti a soggetto diverso dal ricorrente è inammissibile per mancanza dell’oggetto della domanda, ai sensi degli artt. 152, lettere c) e d), e 153 c.g.c. Il vizio attiene alla stessa determinazione della domanda e alla specificazione degli elementi di diritto che la fondano, requisiti strutturali dell’atto introduttivo. Si tratta di inammissibilità insanabile e non di mera improcedibilità: la carenza è genetica e non può essere rimossa dalle note di precisazione depositate successivamente dal ricorrente. Le note, ferma la necessaria formazione del contraddittorio con le parti resistenti, non valgono a colmare l’assenza del requisito richiesto dalla legge. La definizione del giudizio su questioni pregiudiziali o preliminari comporta la compensazione delle spese ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c.
Il Fatto
Il ricorrente, dipendente interessato da un sinistro stradale, ha proposto domanda per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità diagnosticategli. L’atto introduttivo, dopo una premessa sul servizio svolto e sull’evento lesivo, avrebbe dovuto illustrare l’iter amministrativo e le ragioni della pretesa.
Il prosieguo del ricorso, dalla quarta pagina sino alle conclusioni, per un evidente errore materiale, si è invece incentrato su fatti e argomentazioni giuridiche riconducibili a un altro individuo. Le parti resistenti hanno eccepito l’inammissibilità della domanda; il ricorrente ha depositato una memoria di precisazione e, in udienza, ha confermato l’errore rimettendosi alla valutazione del giudice.
La Motivazione della Corte
Il giudice muove dalla disciplina della forma della domanda. L’art. 152 c.g.c. impone che il ricorso contenga, tra l’altro, la determinazione dell’oggetto della domanda, l’esposizione succinta dei fatti e la specificazione degli elementi di diritto sui quali la domanda si fonda, nonché la formulazione delle conclusioni. L’art. 153 c.g.c. sanziona con l’inammissibilità i ricorsi privi dei requisiti indicati dalle lettere a), b), c), d), f) e g) dell’articolo precedente.
Nel caso esaminato, le conclusioni e gli elementi di diritto contenuti nel ricorso non si riferiscono al ricorrente in epigrafe. Ne deriva che l’atto ne risulta sostanzialmente privo. La domanda non individua, dunque, né il suo oggetto né il fondamento giuridico riferibile alla parte che l’ha proposta.
La Corte riflette sulla natura del vizio. Il Legislatore, in considerazione del carattere genetico del difetto, ha previsto una inammissibilità insanabile e non una semplice improcedibilità. Quest’ultima avrebbe consentito di attribuire rilievo alle note di precisazione depositate dalla parte ricorrente, una volta garantita la formazione del contraddittorio con le parti resistenti. Nel caso di specie, invece, il vizio investe l’atto fin dalla sua origine e non è emendabile per via successiva.
Il percorso argomentativo esclude quindi che la precisazione della domanda, intervenuta in corso di causa, possa sanare la mancanza dei requisiti strutturali del ricorso. La conclusione è la declaratoria di inammissibilità. Avendo il giudizio trovato definizione su questioni pregiudiziali o preliminari, la Corte dispone la compensazione delle spese ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c.
Nota della Redazione
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