Responsabilità dell’economo per irregolarità del conto giudiziale e danno da omesso riversamento (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 173 del 21.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’economo comunale, quale agente contabile, risponde personalmente delle riscossioni dei diritti di segreteria compiute da altri dipendenti che materialmente operino alle sue dipendenze, anche quando costoro non siano stati formalmente investiti della gestione: trova applicazione il primo modulo organizzativo dell’art. 178 del R.D. n. 827/1924, che addossa al contabile i fatti dei fiduciari di cui si avvale. Il conto giudiziale è irregolare sotto il profilo formale quando sia depositato oltre il termine di sessanta giorni dall’approvazione del rendiconto, sempreché il ritardo sia breve e non abbia compromesso l’attività di controllo. È irregolare sotto il profilo sostanziale il conto che imputi a un esercizio entrate riscosse nel precedente, in violazione del principio di cassa, e che non dia conto di somme non riversate in tesoreria.

Il Fatto

Il giudizio di conto riguarda la gestione dei diritti di segreteria del Comune di Foggia per il primo quadrimestre 2022, chiusasi con il collocamento in quiescenza dell’agente contabile a decorrere dal 1° maggio 2022. Il Magistrato assegnatario, con relazione di deferimento, ha prospettato l’irregolarità del conto sotto quattro profili: il ritardo nel deposito, le modalità di riscossione, la contabilizzazione di una somma riscossa nel 2021 e la mancata rendicontazione e riversamento di una somma riscossa nel gennaio 2022. Il Procuratore regionale ha condiviso le contestazioni.

L’agente contabile si è costituito chiedendo in via principale il discarico e, in subordine, l’esclusione di ogni addebito per assenza di danno e di colpa grave o dolo, rappresentando che le differenze riscontrate erano di importo diverso da quello contestato e risultavano comunque versate al Comune. La questione centrale attiene all’imputabilità all’economo delle riscossioni effettuate da altri dipendenti e alla qualificazione delle irregolarità contabili.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce anzitutto il termine di deposito del conto. L’art. 227, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 impone all’economo di rendere il conto all’ente locale, che lo trasmette alla Sezione giurisdizionale entro sessanta giorni dall’approvazione del rendiconto. Nel caso concreto il deposito è avvenuto tardivamente rispetto a tale termine. La Corte rileva tuttavia che il ritardo, ricollegabile anche alle modalità imposte dal sistema applicativo, è stato piuttosto breve e non ha compromesso l’attività di controllo: si tratta dunque di mera irregolarità formale.

Sul secondo profilo, il Collegio distingue i due moduli organizzativi della gestione plurisoggettiva delle spese pubbliche delineati dal R.D. n. 827/1924. L’art. 178 contempla l’ipotesi in cui il contabile si avvalga di una pluralità di soggetti in posizione subordinata, qualificabili come fiduciari, senza che rilevi la loro formale individuazione da parte dell’amministrazione: in tal caso egli risponde anche dell’operato di costoro. L’art. 192 disciplina invece la diversa ipotesi in cui i compiti siano stati preventivamente suddivisi tra un contabile principale e contabili secondari, ciascuno tenuto a rendere il proprio conto.

Nel caso di specie non risultano in atti conti giudiziali redatti da soggetti terzi: si è dunque dinanzi al primo modulo. L’economo si è correttamente assunto la paternità e la responsabilità del conto, pur avvalendosi del supporto operativo di altri impiegati che, non formalmente investiti della gestione, hanno versato nelle sue mani le somme riscosse. Ne consegue l’esclusione della violazione dell’art. 192 e il rigetto del relativo rilievo, dovendo l’agente rispondere delle riscossioni dei subagenti di fatto.

La Corte conferma invece le censure sulla gestione di cassa. Quanto alla somma riscossa nel dicembre 2021 e registrata nel gennaio 2022, è esclusivo onere dell’economo garantire la regolarità delle riscossioni e dei tempestivi versamenti, sotto il profilo sostanziale e formale. La contabilizzazione di entrate imputabili al precedente esercizio viola il principio di cassa, né risultano segnalate circostanze straordinarie idonee a giustificare il posticipato versamento: la spiegazione del dirigente del servizio e quella dell’agente sono reputate inconferenti.

Quanto alla somma riscossa il 5 gennaio 2022, dagli atti emerge solo la registrazione nel registro di certificazione, senza buono di riscossione, senza traccia del riversamento in tesoreria e senza contabilizzazione nel giornale di cassa economale. Né la tesi del pagamento di un contributo unificato vale a sanare l’irregolarità, essendo la richiesta dell’Avvocatura non datata e non essendo stata seguita la corretta procedura contabile-amministrativa. Il Collegio dichiara pertanto l’irregolarità formale e sostanziale del conto e condanna l’agente alla restituzione della somma, oltre rivalutazione, e al pagamento delle spese di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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