Assegno compensativo ex art. 104 TU 1092/1973 ai titolari di incollocabilità (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 78 del 30.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai titolari di assegno di incollocabilità riconosciuto ai sensi dell’art. 104 del d.P.R. n. 1092/1973 spetta, a decorrere dal compimento del 65° anno di età, in aggiunta al trattamento privilegiato di cui sono titolari, un assegno pari alla pensione minima prevista per gli assicurati dell’INPS. Il rinvio all’art. 20 del d.P.R. n. 915/1978 è erroneo, poiché tale disposizione disciplina le sole pensioni di guerra e non è applicabile ai titolari di pensione privilegiata ordinaria. L’INPS, destinatario della diffida a provvedere, è tenuto a emendare l’errore dell’amministrazione procedente e ad applicare la norma corretta. Sugli arretrati maturati decorrono gli interessi legali e, nei limiti dell’eventuale maggior importo differenziale, la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT.
Il Fatto
Il ricorrente, ex appartenente al disciolto Corpo delle Guardie di P.S., è titolare di pensione diretta privilegiata di sesta categoria dal 22.02.1975. Con decreto del 20.04.2016 il Ministero dell’Interno gli riconosceva l’assegno di incollocabilità per il periodo 01.08.2013 – 14.01.2017, demandando all’INPS l’applicazione della legge n. 177/1976 e, al compimento del 65° anno di età, delle norme dell’art. 20 del d.P.R. n. 915/1978.
L’INPS ha corrisposto l’assegno mensile in aggiunta alla pensione privilegiata. Il ricorrente ha quindi chiesto al Ministero il riconoscimento dell’assegno pari alla pensione minima prevista per gli assicurati dell’art. 10, secondo comma, lettera a), della legge n. 218/1952. L’amministrazione ha trasmesso gli atti all’INPS, che è rimasto inerte nonostante le diffide. Il ricorrente ha adito la Corte dei conti chiedendo il ricalcolo e gli arretrati.
La Motivazione della Corte
Il giudice contabile ha dichiarato la contumacia dell’INPS, ritualmente notiziato, e ha esaminato il merito. La pretesa riguarda l’applicazione dell’art. 104 del d.P.R. n. 1092/1973, che disciplina l’assegno di incollocabilità fino al 65° anno di età in favore dei mutilati e invalidi per servizio con diritto a pensione o assegno privilegiato per minorazioni dalla seconda all’ottava categoria della tabella A.
La norma prevede che, dal compimento di tale soglia di età, ai titolari dell’assegno spetti, in aggiunta al trattamento stabilito per la categoria di ascrizione, un assegno pari alla pensione minima prevista per gli assicurati dell’INPS. Il requisito soggettivo e quello temporale risultano integrati nella posizione del ricorrente.
La Corte ha rilevato l’errore del Ministero dell’Interno, che nel decreto ha richiamato l’art. 20 del d.P.R. n. 915/1978 demandando all’INPS la competenza a provvedere dal 65° anno di età. Tale disposizione è applicabile unicamente ai titolari di pensioni di guerra, come si desume dal titolo stesso del decreto, recante “Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra”. Il richiamo è dunque del tutto erroneo.
Il giudice ha inoltre precisato che l’INPS, destinatario dell’atto di diffida, avrebbe potuto emendare l’errore procedendo alla corretta applicazione dell’art. 104 del d.P.R. n. 1092/1973. Il ricorso è stato pertanto accolto, con riconoscimento del diritto del ricorrente, dal compimento del 65° anno di età, a quanto dovuto in applicazione della norma corretta.
Sugli arretrati maturati da tale data sono dovuti gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, calcolata anno per anno secondo gli indici ISTAT, nei limiti dell’eventuale maggior importo differenziale. Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e sono poste a carico dell’INPS in favore del ricorrente.
Nota della Redazione
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