Giudizio di conto improcedibile per debito di vigilanza del consegnatario (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 100 del 20.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario di beni mobili di un ente locale che sia legato da un mero debito di vigilanza, e non da un debito di custodia, non è tenuto alla resa del conto giudiziale. A norma dell’art. 32 del R.D. n. 827 del 1924 e dell’art. 12 del D.P.R. n. 254/2002, soltanto i consegnatari con debito di custodia sono obbligati al rendiconto innanzi alla Corte dei conti. Il debito di custodia presuppone una gestione tipicamente di magazzino, con consistenze, movimenti di carico e scarico e obbligo restitutorio; la mera sorveglianza sull’impiego dei beni assegnati all’ufficio ne è esclusa. Ne deriva che, in difetto dei presupposti normativi della resa del conto, il giudizio di conto deve essere dichiarato improcedibile.

Il Fatto

Il giudizio riguarda il conto giudiziale reso per l’esercizio finanziario 2019 da un dipendente comunale, in qualità di consegnatario di beni mobili presso un ente locale. Il conto era stato trasmesso all’ente nel gennaio 2020 e da questo depositato presso la Sezione giurisdizionale nel dicembre 2021.

Il magistrato istruttore, con apposita relazione, ha riferito che il medesimo soggetto aveva firmato il conto anche quale responsabile del servizio finanziario, con il visto di regolarità, in violazione del principio di alterità tra controllore e controllato. Ha inoltre rilevato che non era stata allegata la relazione dell’organo di controllo interno. Chiesto all’ente di precisare la tipologia di gestione, la risposta ha qualificato l’agente come consegnatario per debito di vigilanza dei beni assegnati al suo ufficio. La questione è così giunta al Collegio per la verifica dell’ammissibilità e procedibilità del conto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta la questione centrale della qualificazione della posizione del consegnatario di beni mobili dell’ente locale, muovendo dal quadro normativo di riferimento. L’art. 93 del T.U.E.L. impone la resa del conto a coloro che abbiano maneggio di pubblico denaro o siano incaricati della gestione dei beni dell’ente, nonché a chi si ingerisca negli incarichi degli agenti contabili.

La Corte richiama poi la distinzione consolidata tra le due figure. Il debito di custodia comporta che il consegnatario sia incaricato di gestire un deposito o un magazzino, alimentato dall’acquisizione in stock di beni destinati a ricostituire le scorte operative. Il debito di vigilanza, invece, connota l’azione di mera sorveglianza sul corretto impiego dei beni dati in uso agli utilizzatori e sulla gestione delle scorte operative assegnate all’ufficio.

Il Collegio precisa il criterio discretivo tra le due fattispecie. Qualora la giacenza presso i singoli uffici ecceda, per qualità o quantità, la ragionevole necessità di assicurare il regolare funzionamento dell’unità interessata, essa è finalizzata non al funzionamento ma al continuativo rifornimento, configurandosi una vera e propria gestione contabile con debito di custodia. I beni di consumo giacenti presso gli uffici e costituenti le scorte operative strettamente necessarie al loro ordinario funzionamento restano invece esclusi dalla resa del conto giudiziale, fermi gli obblighi di rendicontazione amministrativa.

La Corte applica quindi i criteri alla fattispecie. I beni indicati negli elenchi erano in uso continuativo agli uffici e non custoditi in un deposito per essere distribuiti. Sotto il profilo formale, la mera elencazione dei beni inventariati non evidenzia la gestione degli stessi in magazzino, in conformità al modello di legge. La stessa comunicazione dell’ente ha confermato che il soggetto era agente amministrativo per debito di vigilanza dei beni assegnati al suo ufficio. Il Collegio conclude dunque che gravasse sul consegnatario un mero obbligo di vigilanza e non quello di custodia, con conseguente venir meno dei presupposti normativi per la resa del conto giudiziale.

Il giudizio di conto è pertanto dichiarato improcedibile. Poiché la decisione è limitata alla risoluzione di mere questioni preliminari, ai sensi dell’art. 31, comma 3, del D.lgs. n. 174/2016 non vi è luogo a pronuncia sulle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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