Cessazione della materia del contendere e spese nella cessione del quinto (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 70 del 03.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta restituzione, da parte dell’ente previdenziale o del falsus accipiens, della somma rivendicata dal pensionato rende indubbia la cessazione della materia del contendere nel giudizio pensionistico. Tale evenimento processuale consente al giudice di prescindere dall’esame funditus della questione di giurisdizione, pur sollevata d’ufficio, e di definire il giudizio con declaratoria di cessazione. La condanna alle spese segue la regola della soccombenza virtuale, che grava sull’ente che abbia dato causa alla tortuosa definizione del giudizio, con liquidazione in favore della parte ricorrente e distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Il Fatto
Il ricorrente, collocato in quiescenza dall’ASL Napoli 3 Sud al 31 ottobre 2022, percepiva sullo stipendio una trattenuta mensile di 530 euro per una cessione del quinto in favore di una banca. Dal novembre 2022 la medesima trattenuta gravava anche sulla pensione attribuita dall’INPS. Dopo aver rifinanziato il prestito, il pensionato accertava che le sette rate da novembre 2022 a maggio 2023 erano state riversate dall’INPS a una banca diversa dal nuovo creditore e che, nel giugno e luglio 2023, le trattenute erano state versate ancora alla banca originaria, ormai sine titulo.
Perciò domandava la restituzione di 3.710 euro, somma che aveva dovuto sborsare ex novo per estinguere il debito verso la banca originaria e poter rifinanziare la cessione. L’INPS si costituiva rappresentando di aver chiesto vanamente la restituzione al falsus accipiens e di aver poi disposto il rimborso in favore del ricorrente, invocando la cessazione della materia del contendere.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva che, sul piano sostanziale, la memoria depositata dal ricorrente il 18 settembre 2024 rende indubbia la cessazione della materia del contendere. Il giudice sottolinea che tale esito prescinde da chi abbia materialmente restituito il quantum di 3.710 euro, se l’INPS o il falsus accipiens.
Il collegio dà inoltre atto che, all’udienza del 13 maggio 2024, il ricorrente aveva chiarito l’avvenuto sanamento dell’ulteriore problema prospettato nel ricorso, relativo al riversamento delle trattenute per i mesi di giugno e luglio 2023. Entrambi i profili di doglianza risultano dunque superati.
Quanto alla questione di giurisdizione, sollevata ex officio nella medesima udienza, la Corte afferma che la cessazione della materia del contendere induce a prescindere dal suo vaglio funditus. Il rilievo processuale assorbe quindi ogni accertamento sulla giurisdizione, senza necessità di motivarne l’esito.
Sul piano delle spese, il giudice ravvisa la palese soccombenza virtuale dell’INPS. Alla luce della tortuosa definizione del giudizio, liquida in 1.000 euro le spese di lite dovute al ricorrente, oltre al rimborso delle spese generali in misura del 15%, al contributo previdenziale forense e all’IVA.
Le spese vengono distratte in favore del difensore, dichiaratosi antistatario nel ricorso introduttivo. La Corte dichiara cessata la materia del contendere, condanna l’INPS al pagamento delle spese e fissa il termine di sessanta giorni per il deposito della sentenza.
Nota della Redazione
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