Nessun danno erariale se la prestazione resa ha prodotto utilità per l’amministrazione (Corte dei Conti Sez. II App. n. 63 del 01.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità amministrativa per danno erariale da retribuzioni corrisposte a seguito di assunzione fondata su falso titolo di studio, il pregiudizio patrimoniale dell’amministrazione è sterilizzato dall’utilità che la prestazione lavorativa abbia concretamente prodotto, in applicazione della regola della compensatio lucri cum damno desumibile dall’art. 1, comma 1-bis, l. n. 20/1994, che impone di tenere conto dei vantaggi “comunque conseguiti” dalla P.A. Tale utilità sussiste quando le mansioni svolte siano generiche ed esecutive, non regolate da norme di ordine pubblico e non richiedenti uno specifico titolo di studio, poiché in tal caso il possesso del titolo non incide sulla qualità della prestazione. La nullità del contratto per illiceità della causa rileva ai fini dell’art. 2126 cod. civ. soltanto quando l’illiceità sia “in senso forte”, per contrasto con principi basilari dell’ordinamento e comune a entrambe le parti.
Il Fatto
Il Procuratore regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Lombardia ha citato in giudizio il lavoratore per il risarcimento del danno erariale di € 9.003,34, corrispondente alle retribuzioni percepite per incarichi di supplenza quali collaboratore amministrativo, ottenuti sulla base di un falso diploma rilasciato da un’organizzazione criminale.
Il lavoratore, rinviato a giudizio per falso e truffa aggravata, aveva patteggiato la pena. La Sezione territoriale, con sentenza n. 124/2024, ha rigettato la domanda attorea, escludendo il danno poiché il lavoratore era comunque in possesso di un secondo titolo di studio idoneo e la prestazione aveva prodotto utilità per l’amministrazione. Avverso tale decisione ha interposto appello il Procuratore regionale.
La Motivazione della Corte
La Sezione d’appello rigetta tutti i motivi di gravame. Quanto al primo, il Collegio condivide la valutazione del primo giudice secondo cui il possesso del secondo titolo di studio era stato provato per effetto della produzione in giudizio e del mancato disconoscimento formale da parte della Procura, risultando il titolo “astrattamente idoneo” alle mansioni esecutive svolte.
Sul secondo motivo, relativo all’illiceità della causa, la Corte ribadisce che la prestazione richiesta non è di per sé illecita né contraria a norme imperative, ordine pubblico o buon costume. L’illiceità risiede nella condotta prodromica all’assunzione, non nell’oggetto o nella funzione economico-sociale del rapporto di lavoro poi effettivamente svoltosi. Solo l’illiceità “in senso forte” preclude ogni effetto al lavoro prestato ai sensi dell’art. 2126 cod. civ.
Quanto ai motivi sull’art. 1, comma 1-bis, l. n. 20/1994, la Corte valorizza la specialità dell’ordinamento contabile e la prevalenza della regola della compensatio lucri cum damno. L’espressione vantaggi “comunque conseguiti” denota la volontà del legislatore di considerare ogni effetto positivo derivante dalla condotta. Nel caso concreto, la prestazione è stata eseguita di fatto e ha prodotto utilità: le mansioni di collaboratore amministrativo sono generiche, fungibili ed esecutive, svolte senza contestazioni disciplinari.
La Corte distingue i precedenti richiamati dall’appellante, che si riferiscono a casi di prestatore privo di qualsiasi titolo di studio, circostanza non ricorrente. La tesi del danno da mancata “miglior prestazione possibile” introduce un danno ipotetico, astratto e non provato. Il danno erariale è pertanto sterilizzato dall’utilità della prestazione, con conferma integrale della sentenza impugnata e condanna dell’amministrazione alle spese.
Nota della Redazione
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