L’indennità di funzione non è pensionabile per la specialità (Corte dei Conti Sez. III App. n. 99 del 25.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La disciplina normativa che regola il rapporto di impiego e il trattamento di quiescenza del personale degli organismi di informazione e sicurezza è connotata da specialità rispetto alla generale disciplina del pubblico impiego, sia per il regime di deroghe che per la peculiarità delle funzioni svolte. L’art. 2, comma 9, della legge n. 124/2007 non ha determinato un effetto abrogativo dell’art. 18 del d.P.C.M. n. 6/1994 nella parte in cui prevede la non pensionabilità dell’indennità di funzione od operativa, in virtù del principio “lex posterior generalis non derogat priori speciali” e della clausola di ultrattività delle disposizioni dei decreti attuativi che interessano il contenzioso del personale in quiescenza. La parte dell’indennità accantonata in un apposito fondo previdenziale esclude la possibilità di una duplicazione della sua valorizzazione ai fini pensionistici. Le domande nuove proposte in appello, concernenti la ripetizione di somme trattenute a titolo di imposta, sono inammissibili ai sensi dell’art. 104, comma 2, c.g.c. e per difetto di giurisdizione del giudice contabile in favore del giudice amministrativo, ex art. 135, comma 1, lett. o), c.g.a.. Il giudicato di una pronuncia che definisce il giudizio in rito non preclude la riproposizione della domanda in altro giudizio.

Il Fatto

Trentaquattro ex dipendenti, o loro aventi causa, degli organismi di informazione e sicurezza della Presidenza del Consiglio dei ministri proponevano ricorso cumulativo per ottenere il computo nella base di calcolo del trattamento di quiescenza dell’indennità di funzione od operativa corrisposta durante il periodo di servizio attivo. Il giudice di primo grado dichiarava il ricorso inammissibile nei confronti di alcuni ricorrenti e lo rigettava nel merito nei confronti degli altri, aderendo all’orientamento delle Sezioni Riunite della Corte dei conti sulla non pensionabilità dell’emolumento.

Avverso tale sentenza gli ex dipendenti proponevano appello con atti di identico contenuto, deducendo plurimi motivi di gravame e domande subordinate, e la Presidenza del Consiglio dei ministri si costituiva in giudizio eccependo l’inammissibilità delle domande nuove e degli appelli e l’infondatezza delle pretese avversarie.

La Motivazione della Corte

La Corte ha preliminarmente disposto la riunione degli appelli in quanto proposti contro la medesima sentenza. Ha poi scrutinato le eccezioni processuali, ritenendo fondata l’eccezione di inammissibilità delle domande subordinate e ulteriormente subordinate formulate in appello, concernenti la ripetizione delle somme trattenute a titolo di imposta sul 40% dell’indennità, in quanto domande nuove, proposte per la prima volta in grado di appello ai sensi dell’art. 104, comma 2, c.g.c.. Ne è risultata assorbita l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice contabile in favore del giudice amministrativo, trattandosi di questioni inerenti a rapporti patrimoniali discendenti dal rapporto di lavoro.

Quanto all’eccezione di inammissibilità dell’appello proposto nell’interesse di uno degli appellanti, la Corte ha rilevato che nell’appello cumulativo non era presente alcuna specifica censura alla statuizione di inammissibilità della domanda per esistenza di un precedente giudicato. La difesa avrebbe dovuto formulare apposito motivo per rilevare che la sentenza richiamata, avendo definito la controversia in rito per difetto di notifica, era inidonea ad acquisire l’autorità del giudicato sostanziale ex art. 2909 c.c., non precludendo la riproposizione della domanda in altro giudizio.

Nel merito, il Collegio ha condiviso il principio affermato dalle Sezioni Riunite, secondo cui il terzo comma dell’art. 18 del d.P.C.M. n. 6/1994, riprodotto nell’art. 103 del d.P.C.M. successivo, è inequivoco nell’escludere la pensionabilità dell’indennità di funzione e dell’indennità operativa. Tale norma non risulta abrogata per effetto dell’entrata in vigore dell’art. 2, comma 9, della legge n. 124/2007, in applicazione del principio per cui la legge speciale anteriore non può essere derogata dalla legge generale posteriore. Il Collegio ha inoltre evidenziato che una parte dell’indennità viene accantonata per costituire un fondo previdenziale, sicché l’integrale quiescibilità dell’emolumento finirebbe per duplicarne la valorizzazione.

La Corte ha rigettato le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 21 della legge di settore in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., ritenendole manifestamente infondate: la specialità del regime normativo trova giustificazione nelle peculiarità delle funzioni svolte dal personale, e gli appellanti hanno avuto conoscenza delle norme regolamentari applicabili. Ha dichiarato inammissibile la questione concernente il comma 6 del medesimo articolo, per difetto di giurisdizione sulle questioni patrimoniali discendenti dal rapporto di impiego, e quella relativa ai d.P.C.M., trattandosi di fonti secondarie, il cui controllo è limitato alle sole fonti primarie. Le spese sono state compensate e nulla è stato disposto per le spese di giudizio, trattandosi di questione di natura previdenziale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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