Blocco della perequazione pensionistica e sindacato di costituzionalità (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 88 del 01.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il meccanismo di raffreddamento della perequazione automatica dei trattamenti pensionistici di importo superiore a quattro volte il minimo INPS, introdotto dalle leggi di bilancio susseguitesi nel tempo, non costituisce un prelievo di natura tributaria e non paralizza la rivalutazione, risolvendosi in una mera moderazione della dinamica perequativa, attuata con indici graduali e proporzionati. Il principio di adeguatezza di cui all’art. 38, secondo comma, Cost. non impone l’adeguamento annuale di tutti i trattamenti pensionistici, né la mancata perequazione per un solo anno ne incide di per sé sull’adeguatezza. Allorché il giudice delle leggi abbia dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sulle medesime disposizioni, le domande del pensionato che presuppongano il vizio di incostituzionalità restano prive di fondatezza e vanno respinte. La rinuncia al giudizio non accettata dalla controparte non preclude la decisione nel merito.
Il Fatto
Un pensionato della Guardia di Finanza ha agito innanzi alla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, per ottenere l’accertamento del diritto a percepire il trattamento pensionistico negli importi risultanti dall’applicazione della rivalutazione automatica ex art. 34, comma 1, L. 448/1998, senza le riduzioni percentuali operate dalle successive leggi di bilancio. Il ricorrente ha chiesto la condanna dell’INPS alla rideterminazione degli importi, con versamento dei ratei maturati e non corrisposti, e ha formulato istanza di delibazione della questione di legittimità costituzionale delle disposizioni che avevano bloccato la perequazione, per contrasto con gli artt. 1, 3, 4, 23, 36 e 38 Cost.
L’INPS ha contestato integralmente le tesi attoree. Nel corso del giudizio il ricorrente ha depositato atto di rinuncia, rilevando che la Corte costituzionale, con sentenza n. 167/2025, aveva dichiarato non fondate le questioni sulle medesime disposizioni, sì che non sarebbero residuati spazi per coltivare il giudizio. Il Procuratore dell’INPS ha dichiarato di non accettare la rinuncia e la causa è stata posta in decisione.
La Motivazione della Corte
Poiché l’INPS non ha accettato la rinuncia, il giudice ha deciso la causa nel merito. Il ricorso si fonda sul presupposto che le normative che nel tempo hanno bloccato la rivalutazione delle pensioni siano affette da illegittimità costituzionale. Su tali profili il giudice contabile ha richiamato la sentenza n. 167 del 2025, con cui la Corte costituzionale ha dichiarato infondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 309, L. 29 dicembre 2022, n. 197.
Secondo il giudice delle leggi, il meccanismo di raffreddamento della perequazione automatica dei trattamenti superiori a quattro volte il minimo INPS non introduce un prelievo di natura tributaria. Esso non comporta l’effetto di paralizzare o sospendere a tempo indeterminato la rivalutazione, neanche per i trattamenti di importo più elevato, risolvendosi in un mero raffreddamento della dinamica perequativa, attuato con indici graduali e proporzionati, come già rilevato dalla sentenza n. 234 del 2020 in relazione a previsioni di analogo tenore.
La Corte costituzionale, con riguardo all’effetto di trascinamento normalmente conseguente a ogni limitazione dell’indicizzazione, ha rammentato che la propria giurisprudenza ha più volte affermato che il principio di adeguatezza enunciato nell’art. 38, secondo comma, Cost. non determina la necessità costituzionale dell’adeguamento annuale di tutti i trattamenti pensionistici, né la mancata perequazione per un solo anno incide di per sé sull’adeguatezza della pensione, richiamando le sentenze n. 250 del 2017 e n. 316 del 2010. A maggior ragione i parametri evocati risultano rispettati allorquando anche i trattamenti più elevati beneficiano di una sia pur ridotta perequazione.
La legittimità delle disposizioni di rango legislativo che hanno impedito la rivalutazione priva dunque di fondatezza le tesi del ricorrente. Il ricorso è stato respinto. La complessità delle tematiche affrontate, che hanno reso necessaria una pronuncia della Corte costituzionale, ha giustificato la compensazione integrale delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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