Nessuna responsabilità del chirurgo per il dispositivo lasciato in situ (Corte dei Conti Sez. giur. Liguria n. 18 del 04.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il chirurgo che, eseguito un tentativo di posizionamento di un dispositivo contraccettivo permanente a impianto bilaterale, abbia collocato un solo inserto e, fallita la manovra sul lato controlaterale, abbia deciso di soprassedere all’intervento, non è responsabile del danno erariale indiretto sofferto dalla struttura sanitaria che abbia transatto la pretesa risarcitoria della paziente. La mancata rimozione dell’inserto già collocato non integra colpa grave, ove risulti conforme alle istruzioni per l’uso fornite dal produttore, che ammettono il mantenimento in situ e affidano alla paziente la scelta di una successiva procedura. La domanda della Procura contabile, fondata su una relazione medico legale redatta in sede stragiudiziale, non assolve l’onere della prova degli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa.
Il Fatto
La Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Liguria ha citato in giudizio un dipendente di una azienda sanitaria, all’epoca dei fatti direttore di una struttura complessa di ostetricia e ginecologia, per l’accertamento della responsabilità amministrativa per danno erariale indiretto e la condanna al risarcimento di euro 10.750,00, oltre rivalutazione, interessi e spese.
La vicenda trae origine da un intervento eseguito nel marzo 2015 per l’inserimento di un dispositivo di contraccezione permanente, costituito da micro-inserti da collocare nelle tube di Falloppio. La documentazione clinica dà conto di un inserimento riuscito su un lato e del fallimento, per due volte, della manovra di sganciamento sull’altro, con decisione di soprassedere. Anni dopo, accertamenti diagnostici avevano rilevato un corpo estraneo nel distretto pelvico; la paziente, quindi, aveva promosso azione risarcitoria nei confronti dell’azienda sanitaria, definita con transazione del 2 febbraio 2023. Secondo l’organo requirente, la mancata rimozione del dispositivo avrebbe integrato una negligenza inescusabile, con conseguente obbligo di ristoro in favore della struttura. Il convenuto si è costituito contestando il difetto di prova della colpa grave, del danno e del nesso causale.
La Motivazione della Corte
Il collegio affronta anzitutto l’eccezione difensiva relativa all’utilizzo probatorio del materiale documentale raccolto fuori dal processo. La giurisprudenza contabile richiamata esclude che la provenienza extrasprocessuale del materiale ne diminuisca l’attitudine probatoria: ciò che è immesso nel circuito del processo dalla Procura costituisce una semplice allegazione, soggetta alle dinamiche dell’onere probatorio di cui all’art. 2697 cod. civ. Il giudice contabile può trarre argomenti di prova da tutti gli elementi in suo possesso, alla stregua delle prove c.d. atipiche, con efficacia di presunzioni semplici ex art. 2729 cod. civ.; il contraddittorio si instaura con la loro produzione in giudizio. L’eccezione è dunque respinta.
Nel merito, la domanda è infondata per difetto di antigiuridicità della condotta. Il collegio ricostruisce il funzionamento del dispositivo: sistema a impianto bilaterale, la cui efficacia contraccettiva presuppone l’occlusione di entrambe le tube. Il diario clinico documenta l’inserimento di un inserto su un lato e il fallimento delle due manovre sull’altro; l’annotazione di dimissione, secondo cui non era stato possibile inserire il dispositivo, va intesa nel senso che il sistema, necessariamente bilaterale, non risultava funzionale.
La Procura contesta la mancata rimozione dell’inserto già collocato, equiparandola alla ritenzione di un corpo estraneo in situ. Il collegio non condivide tale lettura. Le istruzioni del produttore ammettono espressamente il mantenimento in vivo dell’inserto posizionato unilateralmente, salvo che la paziente riscontri un evento avverso, e affidano alla paziente la scelta di una seconda procedura. Anche la rimozione immediata non è esente da rischi di complicanze e non può essere tentata se non in presenza di un posizionamento troppo prossimale.
La condotta del convenuto, pertanto, non è connotata da negligenza: risulta conforme alle indicazioni della casa produttrice e improntata ai criteri di prudenza propri di ogni pratica interventistica. Il collegio si sofferma anche sull’asserita contraddizione tra la linea difensiva e una relazione redatta dal convenuto nel 2019, ove si prospettava il possibile distacco di un frammento del dispositivo: la discrasia è spiegata con la sinteticità e l’ambiguità della descrizione dell’intervento, suscettibile di fraintendimento a distanza di anni.
Carenza di antigiuridicità e difetto di prova della colpa grave conducono al rigetto della domanda. Gli oneri difensivi sono liquidati in favore del convenuto nella misura omnicomprensiva di euro 2.500,00.
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Nota della Redazione
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