Improcedibilità dell’appello per mancata comparizione dell’appellante a due udienze (Corte dei Conti Sez. III App. n. 53 del 30.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di appello contabile, l’art. 196 c.g.c. disciplina tassativamente le conseguenze della mancata comparizione dell’appellante all’udienza di discussione. Se l’appellante non compare, il collegio rinvia la causa ad una successiva udienza, della quale la segreteria dà comunicazione all’appellante. Se anche alla nuova udienza l’appellante non compare, l’appello è dichiarato improcedibile anche d’ufficio. Il rinvio disposto a norma dell’art. 196 c.g.c. costituisce, dunque, una fase necessaria del giudizio, il cui esito è l’improcedibilità, senza che rilevi l’esame del merito dei motivi di gravame.

Il Fatto

Il ricorrente aveva impugnato davanti alla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Puglia il provvedimento con cui l’INPS aveva liquidato il proprio trattamento pensionistico, invocando la riliquidazione del trattamento mediante l’attribuzione di sei aumenti periodici in aggiunta alla base pensionabile, con la correlativa maggiorazione e la indennità integrativa speciale in quota A calcolata sull’intero importo, con decorrenza dalla cessazione dal servizio e arretrati.

La sentenza di primo grado aveva dichiarato il ricorso inammissibile, accogliendo l’eccezione dell’INPS fondata sulla mancata presentazione dell’istanza amministrativa ai sensi dell’art. 153, comma 1, lett. b), c.g.c., con compensazione delle spese. Proposto appello, nel quale si assumeva che l’Amministrazione aveva già provveduto in via amministrativa con il provvedimento definitivo di concessione, il giudizio giungeva alla Sezione centrale d’appello. L’INPS si costituiva chiedendo il rigetto del gravame.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta la sola questione preliminare dell’improcedibilità dell’appello, dichiarandola assorbente rispetto ad ogni altro profilo. La trattazione orale era stata fissata per l’udienza del 19.11.2025; constatata l’assenza dell’appellante, era stato disposto il rinvio della discussione ai sensi dell’art. 196 c.g.c., con comunicazione dalla Segreteria.

Pervenuto il giudizio all’udienza successiva, il Collegio constata nuovamente l’assenza di parte appellante. Il dato fattuale è dirimente: il meccanismo dell’art. 196 c.g.c. non consente margini interpretativi, poiché la norma prevede che, se l’appellante non compare, il collegio rinvia la causa ad una successiva udienza e che, se anche a questa l’appellante non compare, l’appello è dichiarato improcedibile anche d’ufficio.

Il Collegio richiama il chiaro tenore della disposizione e ne applica la fattispecie in termini di automatismo: la duplice, consecutiva assenza all’udienza di discussione produce l’improcedibilità del gravame, senza che assuma rilievo la richiesta dell’appellante di accertare l’ammissibilità del ricorso di primo grado e di rimettere gli atti al primo giudice ai sensi dell’art. 170, comma 4, c.g.c..

Né rilevano le difese dell’INPS nel merito, ivi compresa l’eccezione di prescrizione, poiché la pronuncia si esaurisce sul piano processuale. La conseguenza è la conferma dell’appellata sentenza, con compensazione delle spese del grado. Il principio affermato è di stretta applicazione processuale: la duplice assenza dell’appellante preclude definitivamente l’esame del gravame, anche quando sia stata ritualmente comunicata la nuova udienza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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