La causa di servizio richiede fatti derivanti dall’adempimento degli obblighi di servizio (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 149 del 15.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La pensione privilegiata spetta al militare o equiparato solo se l’infermità dipenda da fatti di servizio, ai sensi dell’art. 67 d.P.R. n. 1092/1973. Per l’art. 64, comma 2, d.P.R. n. 1092/1973, sono fatti di servizio quelli derivanti dall’adempimento degli obblighi di servizio, ossia quelli che conseguono a un ordine ricevuto o all’esecuzione spontanea dei doveri inerenti all’ufficio. Il fatto commesso in violazione degli obblighi di servizio e il conseguente procedimento penale non sono qualificabili come fatti di servizio e non possono costituire causa o concausa efficiente e determinante dell’infermità. La cognizione del giudice contabile è piena sul rapporto pensionistico e non è tesa all’annullamento degli atti amministrativi, che restano meri presupposti processuali. La legittimazione passiva va valutata con riferimento all’ipotetica titolarità dell’azione come prospettata nel ricorso.
Il Fatto
Un ex appartenente alla Polizia di Stato, dispensato dal servizio per inabilità, chiedeva alla Corte dei conti il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della propria patologia psichiatrica e della conseguente pensione privilegiata. L’istante aveva presentato domanda per un disturbo insorto dopo essere stato coinvolto, il 15 gennaio 2016, in un procedimento penale per il reato di cui all’art. 609-undecies cod. pen., conclusosi con assoluzione in appello, confermata in Cassazione. Il Ministero dell’interno aveva rigettato la domanda, sulla base del parere negativo del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio (CVCS), che escludeva il nesso eziologico tra la patologia e l’attività lavorativa.
Il ricorrente contestava la legittimità del decreto di rigetto e del parere del CVCS, deducendo che la patologia era riconducibile al disagio derivante dall’ingiusto procedimento penale subito. Le Amministrazioni resistenti eccepivano il difetto di legittimazione passiva del MEF e la mancanza di prova del nesso di causalità tra servizio e infermità.
La Motivazione della Corte
La Corte dei conti ha preliminarmente respinto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’economia e delle finanze, osservando che la legittimazione va accertata con riferimento all’ipotetica titolarità dell’azione come prospettata nel ricorso. Ha inoltre precisato che il giudizio pensionistico ha natura di cognizione piena sul rapporto, non impugnatoria, sicché gli atti gravati sono valutati come meri presupposti processuali.
Nel merito, il giudice ha richiamato la disciplina del d.P.R. n. 1092/1973, secondo cui la causa di servizio è condizione fondamentale per l’accesso alla pensione privilegiata. Ha ricordato che la giurisprudenza contabile qualifica come fatti di servizio solo quelli derivanti dall’adempimento degli obblighi di servizio, ossia conseguenti a ordini ricevuti o all’esecuzione dei doveri d’ufficio.
La Corte ha rilevato che gli atti di adescamento di una minore, commessi dal ricorrente durante il turno di servizio, erano stati posti in essere in violazione degli obblighi di servizio, come emerso dal procedimento disciplinare che aveva portato alla sospensione per sei mesi. Pur essendo intervenuta l’assoluzione penale per la mancanza dell’elemento soggettivo dello scopo, la condotta era stata giudicata “biasimevole” e non commendevole dal giudice penale.
La Corte ne ha concluso che i fatti del 15 gennaio 2016 e il conseguente procedimento penale non potevano essere considerati fatti di servizio ai sensi dell’art. 64, comma 2, d.P.R. n. 1092/1973, mancando uno degli elementi costitutivi della dipendenza da causa di servizio. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di tutte le Amministrazioni resistenti.
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Nota della Redazione
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