Mancata rendicontazione degli ordinativi collettivi di pagamento: accertata l’omissione (Corte dei Conti Sez. contr. Abruzzo n. 168 del 06.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
La mancata presentazione, da parte delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, della rendicontazione dettagliata dei pagamenti effettuati mediante ordinativi collettivi di pagamento, dovuta ai sensi dell’art. 11, comma 3-ter, d.lgs. n. 123/2011, integra violazione degli obblighi di rendicontazione previsti dall’art. 13-bis del medesimo decreto. L’omissione non consente all’ufficio di controllo di attuare la verifica prevista dalla normativa vigente e risulta propedeutica, in caso di somme indebitamente percepite, all’avvio delle procedure di recupero disciplinate dall’art. 14-bis, commi 3 e 4, d.lgs. n. 123/2011. La Sezione regionale di controllo, preso atto dell’inadempienza, accerta la mancata presentazione dei rendiconti e fissa all’amministrazione un termine perentorio per la trasmissione della documentazione necessaria al controllo.
Il Fatto
La vicenda si svolge nell’ambito del controllo successivo che la Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo esercita sui rendiconti dei funzionari delegati operanti nel territorio regionale. La Ragioneria territoriale dello Stato di L’Aquila, sulla base dei dati resi disponibili attraverso le cartelle securizzate, aveva selezionato per gli esercizi 2020 e 2021 un campione di partite stipendiali, richiedendo all’amministrazione interessata gli atti e la documentazione presupposta ai pagamenti.
Non avendo ricevuto la documentazione, la Ragioneria ha sollecitato l’invio degli atti entro un termine perentorio di trenta giorni. L’omissione è stata quindi comunicata alla Sezione e al Dicastero competente. La questione arriva così davanti al giudice contabile per la constatazione formale dell’inadempienza e per l’assegnazione di un termine per l’adempimento.
La Motivazione della Corte
Il quadro normativo di riferimento è costituito dalle novelle introdotte nel d.lgs. n. 123/2011 dagli articoli 5 e 5-bis del d.lgs. n. 93/2016, che hanno assoggettato a verifica amministrativa e contabile gli ordini collettivi di pagamento relativi alle competenze fisse ed accessorie del personale dello Stato. L’art. 11, comma 1, lett. e-bis, annovera tali atti tra quelli sottoposti a controllo successivo, mentre il comma 3-ter impone alle amministrazioni di presentare agli uffici di controllo una rendicontazione dettagliata dei pagamenti entro il venticinquesimo giorno successivo al termine dell’esercizio finanziario di riferimento.
La Sezione richiama poi l’art. 13-bis, che disciplina le modalità di resa dei conti e prevede, al comma 2, l’obbligo per le amministrazioni di fornire la documentazione giustificativa e di corrispondere entro trenta giorni a ogni richiesta degli uffici di controllo. Il comma 3 stabilisce che, in caso di mancata presentazione nel termine previsto, l’ufficio di controllo diffida il responsabile dell’inadempienza, assegnando un termine per la presentazione e informandone l’amministrazione centrale di appartenenza, anche ai fini dell’applicazione dell’art. 14, comma 8.
La Corte sottolinea che il termine finale per l’esercizio del controllo, fissato al 31 dicembre dell’anno di presentazione della documentazione, è differito in misura corrispondente al ritardo dell’amministrazione. L’art. 14-bis disciplina poi le conseguenze del mancato recupero delle somme indebitamente corrisposte, prevedendo che l’ufficio di controllo trasmetta al competente ufficio della Corte la rendicontazione corredata delle osservazioni.
Su queste basi, la Sezione accerta la mancata presentazione dei rendiconti afferenti agli ordinativi collettivi di pagamento delle annualità 2020 e 2021 e fissa il termine di quindici giorni dalla comunicazione della deliberazione affinché l’amministrazione inadempiente provveda alla trasmissione della documentazione alla Ragioneria territoriale competente, che provvederà a trasmetterne gli esiti alla Sezione nei successivi dieci giorni.
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Nota della Redazione
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