La rinuncia all’impugnazione prima dell’udienza rende inammissibile il ricorso per cassazione (Cass. pen. Sez. I n. 28427 del 27.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia all’impugnazione, intervenuta prima della decisione, determina l’inammissibilità del ricorso per cassazione. L’art. 589, comma 2, cod. proc. pen. consente alle parti private di rinunciare all’impugnazione anche per mezzo di procuratore speciale, e l’art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. sancisce che, in caso di rinuncia, il ricorso è inammissibile. A tale esito consegue, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che può essere equitativamente ridotta in ragione della rinuncia stessa.
Il Fatto
Il Tribunale del riesame di Napoli, con ordinanza del 27 marzo 2026, aveva confermato l’ordinanza cautelare di applicazione degli arresti domiciliari emessa dal giudice per le indagini preliminari nei confronti di un imprenditore agricolo, gravemente indiziato di partecipazione a un sodalizio criminale finalizzato al favoreggiamento dell’ingresso illegale di cittadini extracomunitari, mediante l’inserimento nel sistema informatico di fittizie richieste di assunzione. All’indagato erano contestati gli artt. 416 cod. pen. e, quale reato-fine, l’art. 12 d. lgs. 25 luglio 1998, n. 286, quest’ultimo però non contestato in sede di riesame.
Avverso il provvedimento cautelare l’indagato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo con il primo motivo il vizio di motivazione nella valutazione dei gravi indizi di colpevolezza, per non aver avuto contatti diretti con il presunto promotore dell’associazione né con i collettori stranieri, e con il secondo motivo la violazione di legge e il vizio di motivazione per motivazione apparente, per omesso confronto con le argomentazioni difensive.
La Motivazione della Corte
Nelle more del giudizio di legittimità, dopo una prima memoria con cui i difensori avevano insistito per l’accoglimento del ricorso, il ricorrente ha depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso, firmata personalmente e dai procuratori speciali, rappresentando di aver raggiunto con il pubblico ministero un accordo per l’applicazione della pena su entrambe le ipotesi di reato contestate, accordo ancora non ratificato dal giudice.
La Corte ha rilevato che l’art. 589, comma 2, cod. proc. pen. dispone che le parti private possono rinunciare all’impugnazione anche per mezzo di procuratore speciale, e che l’art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. stabilisce che, quando vi è rinuncia all’impugnazione, il ricorso è inammissibile. La dichiarazione era stata firmata dal ricorrente personalmente e dai suoi procuratori speciali, risultando pertanto pienamente idonea a produrre l’effetto previsto dalla legge.
Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile per rinuncia. La Corte ha precisato che la rinuncia non incide sulla pendenza dell’accordo di patteggiamento, trattandosi di circostanza estranea alla causa di inammissibilità, ma opera sul piano squisitamente processuale dell’ammissibilità dell’impugnazione proposta.
Ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, in ragione dell’intervenuta rinuncia, può essere limitata in via equitativa alla misura indicata in dispositivo. La Corte ha così determinato in euro cinquecento la somma dovuta.
Nota della Redazione
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