Concordato preventivo omologato e sequestro per omesso versamento di ritenute (Cass. pen. Sez. III n. 1043 del 10.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’omologazione del concordato preventivo intervenuta dopo la scadenza del termine previsto dall’art. 10-bis d.lgs. n. 74 del 2000 non esclude la configurabilità del reato di omesso versamento di ritenute certificate, che ha natura istantanea e si perfeziona alla scadenza del termine di legge. Essa, inoltre, non integra da sola la causa di non punibilità di cui all’art. 13, comma 1, d.lgs. n. 74 del 2000, essendo a tal fine necessario l’integrale pagamento degli importi stabiliti prima della dichiarazione di apertura del dibattimento. Il concordato omologato e non ancora integralmente adempiuto non incide sull’individuazione del profitto, che resta commisurato alle ritenute non versate, ma può rilevare sul periculum in mora, ove il contribuente risulti in regola con i pagamenti e ne dia concreta allegazione.
Il Fatto
Il Tribunale, in materia di misure cautelari reali, ha rigettato l’istanza di riesame proposta avverso il decreto con cui il G.i.p. aveva disposto il sequestro preventivo a fini di confisca per equivalente, con riguardo al reato di cui all’art. 10-bis d.lgs. n. 74 del 2000, per ritenute certificate non versate in due periodi di imposta. Il vincolo era stato apposto su somme giacenti sui conti della società, sul conto dell’amministratore e su immobili a questi intestati.
Il ricorrente ha dedotto che il mancato versamento sarebbe legittimato dall’omologazione del piano di concordato preventivo, intervenuta dopo la consumazione dei reati, e che il mantenimento del sequestro impedirebbe l’adempimento del piano e la causa di non punibilità, con violazione dei principi di adeguatezza e proporzionalità.
La Motivazione della Corte
La Corte richiama il principio consolidato secondo cui la procedura di concordato preventivo scrimina il reato solo per gli obblighi scaduti tra la presentazione dell’istanza e l’adozione del decreto, e solo ove il tribunale abbia vietato o non autorizzato il pagamento dei debiti, configurandosi allora la scriminante dell’adempimento di un dovere ex art. 51 cod. pen.
Il Collegio ribadisce poi che l’omologazione del concordato esclude il reato solo se interviene prima della scadenza del termine di versamento: il reato di omesso versamento di ritenute ha carattere istantaneo e l’ammissione successiva non elide la responsabilità del rappresentante legale. Solo la preventiva omologazione incide sul termine o sull’importo del tributo.
Quanto alla causa di non punibilità, l’art. 13, comma 1, d.lgs. n. 74 del 2000 richiede l’integrale pagamento degli importi dovuti, anche a seguito di speciali procedure conciliative. La Corte ritiene che il concordato omologato rientri tra queste, anche in caso di voto contrario dell’Amministrazione finanziaria, ma solo se seguito dall’integrale pagamento prima della dichiarazione di apertura del dibattimento.
In difetto di integrale pagamento, il concordato non incide sul profitto, determinato secondo i canoni ordinari in misura corrispondente alle ritenute certificate non versate. Può invece rilevare sul periculum in mora: il nuovo art. 12-bis, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000 esclude il sequestro, salvo concreto pericolo di dispersione, se il debito è in corso di estinzione mediante rateizzazione e il contribuente è in regola con i pagamenti.
Nel caso concreto, poiché il sequestro è anteriore alla riforma e non risulta né documentata né allegata la regolare esecuzione dei pagamenti, né l’impiego delle somme di cui si chiede il dissequestro, le censure sono dichiarate inammissibili, con condanna alle spese e al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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