Esigenze cautelari e presunzione relativa nei delitti sessuali: inammissibile il ricorso (Cass. pen. Sez. III n. 28821 del 29.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nei procedimenti per i delitti indicati nell’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. opera una duplice presunzione relativa, concernente sia la sussistenza delle esigenze cautelari sia la scelta della misura custodiale. Il giudice che non ritenga superata la presunzione assolve all’obbligo motivazionale dando atto dell’inesistenza di elementi idonei a vincerla; l’onere diviene più pregnante solo se la difesa alleghi elementi specifici e attuali, riferiti al caso concreto. In sede di appello cautelare il Tribunale non riesamina le condizioni legittimanti la misura genetica, ma controlla la correttezza giuridica e la tenuta motivazionale del provvedimento rispetto ai soli fatti nuovi, preesistenti o sopravvenuti, dedotti con l’impugnazione. Le censure che si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze già esaminate dal giudice di merito sono inammissibili in sede di legittimità. L’inammissibilità dell’impugnazione principale si estende ai motivi aggiunti.

Il Fatto

Il Tribunale di Taranto, accogliendo l’appello del Pubblico Ministero, ha ripristinato la custodia cautelare in carcere nei confronti di un indagato per delitti di violenza sessuale aggravata in danno di una minore, in riforma dell’ordinanza del GIP che aveva sostituito la misura con gli arresti domiciliari e il braccialetto elettronico.

La difesa ha proposto ricorso per cassazione, articolato in dieci motivi e in motivi aggiunti, deducendo la violazione degli artt. 274, 275, comma 3, 275-bis, 292 e 299 cod. proc. pen. e vizi di motivazione in ordine ai pericoli di inquinamento probatorio, reiterazione e fuga. Il ricorrente ha valorizzato il giudizio abbreviato ammesso su richiesta, l’espletamento dell’incidente probatorio, la collocazione della minore in comunità protetta, la conclusione delle indagini e lo stato di incensuratezza. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla natura autonoma del provvedimento emesso in sede di appello cautelare. Il Tribunale non deve riesaminare le condizioni che legittimano la misura genetica: il suo controllo è circoscritto dall’effetto devolutivo dell’impugnazione e concerne la correttezza giuridica e la motivazione dell’ordinanza gravata rispetto agli eventuali fatti nuovi, preesistenti o sopravvenuti, idonei a modificare il quadro probatorio o a escludere le esigenze cautelari.

Su questa base i motivi secondo, terzo, quarto, settimo e ottavo sono dichiarati inammissibili. Il Tribunale aveva già valutato la cessazione della convivenza tra la coimputata e la persona offesa, il collocamento in comunità e lo stato di incensuratezza, ritenendoli inidonei a mitigare il pericolo di inquinamento e di reiterazione. La conclusione delle indagini e l’espletamento dell’incidente probatorio non fanno venir meno l’esigenza di salvaguardare la genuinità della prova, che si estende a tutto l’arco del processo di merito, compresa la fase di rinnovazione in appello.

Quanto al pericolo di reiterazione, la Corte rimarca che il tempo trascorso in vinculis non è di per sé rilevante e che gli elementi addotti dalla difesa non superano la doppia presunzione relativa di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., richiamando la sentenza della Corte cost. n. 231 del 2011 e le Sezioni Unite Demitry.

Il giudizio sulla sussistenza delle esigenze cautelari è censurabile solo per violazione di specifiche norme o per mancanza o manifesta illogicità della motivazione, non quando si proponga una diversa ricostruzione dei fatti. I motivi primo, quinto e sesto sono manifestamente infondati: la difesa non si confronta con il percorso argomentativo del Tribunale e non indica in concreto il radicamento familiare e lavorativo asseritamente omesso.

Infine, la dichiarazione di inammissibilità dei motivi principali si estende, per l’art. 585, comma 4, cod. proc. pen., ai motivi aggiunti. Ne segue la condanna alle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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