Revoca dell’indulto e reato permanente accertato dal giudice dell’esecuzione (Cass. pen. Sez. I n. 22442 del 17.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di indulto, l’art. 1, comma 3, legge n. 241 del 2006 ne dispone la revoca di diritto quando il beneficiario commetta, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge, un delitto non colposo per il quale riporti condanna a pena detentiva non inferiore a due anni. Nel caso di reato permanente, qualora in sede esecutiva debba farsi dipendere un effetto giuridico dalla data di commissione della condotta e questa non sia stata precisata nella sentenza di condanna, spetta al giudice dell’esecuzione compiere il relativo accertamento mediante l’analisi accurata degli elementi a sua disposizione. Ove il delitto associativo risulti temporalmente perimetrato in sentenza e il giudicato copra l’intero periodo, la condotta va ritenuta tenuta anche nel quinquennio rilevante e la revoca è legittima.
Il Fatto
Con ordinanza del 21 ottobre 2025, la Corte di appello di Reggio Calabria, in funzione di giudice dell’esecuzione, revocava l’indulto già applicato al condannato con due precedenti sentenze della medesima Corte. Il provvedimento si fondava su una successiva sentenza di condanna del 18.7.2024, divenuta irrevocabile il 15.5.2025, con cui il ricorrente era stato condannato per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen., commesso dal 2001 al 2021.
Il giudice dell’esecuzione riteneva che la condotta criminosa fosse stata tenuta in modo ininterrotto anche successivamente al periodo coperto dal giudicato delle precedenti condanne, integrando così il presupposto della revoca del beneficio: la commissione, entro il quinquennio decorrente dall’entrata in vigore della legge n. 241 del 2006, di un delitto non colposo punito con pena superiore a due anni. Avverso tale provvedimento il condannato ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
Il ricorrente lamenta, con un unico motivo, l’erronea interpretazione del giudicato: la Corte territoriale avrebbe individuato la data di commissione del reato basandosi unicamente sulle dichiarazioni di un collaboratore di giustizia, generiche e inidonee a delimitare con certezza il periodo di partecipazione al sodalizio. Nell’incertezza sul tempus commissi delicti, avrebbe dovuto applicarsi la regola del favor rei, collocando la condotta dopo il 1 agosto 2011.
La Corte richiama la disciplina dell’art. 1, comma 3, legge n. 241 del 2006, che prevede la revoca di diritto dell’indulto in caso di commissione, entro cinque anni dalla entrata in vigore della legge, di un delitto non colposo con condanna a pena detentiva non inferiore a due anni.
Il passaggio centrale riguarda il reato permanente. Quando in sede esecutiva debba farsi dipendere un effetto giuridico dalla data di commissione della condotta e questa non sia precisata nella sentenza di condanna, il compito di accertarla spetta al giudice dell’esecuzione, mediante l’analisi accurata degli elementi disponibili. La Corte richiama sul punto Sez. I n. 21928 del 17/03/2022 e Sez. I n. 10567 del 05/02/2019.
Nel caso concreto, la condotta è stata perimetrata temporalmente con esattezza: il delitto associativo è stato contestato dal 12.3.2001 al 16.2.2021 e il giudice di merito ha ritenuto il ricorrente colpevole per l’intero periodo, con specifica motivazione. Ne discende che la condotta è stata tenuta anche nel quinquennio 1.8.2006-1.8.2011, integrando così il presupposto della revoca. Il ricorso è pertanto infondato e viene rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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Nota della Redazione
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