Inammissibile il motivo sulla recidiva non proposto in appello (Cass. pen. Sez. VII n. 28404 del 27.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La questione concernente la configurabilità della recidiva costituisce punto autonomo della decisione. Ove l’atto di appello abbia investito altri aspetti del trattamento sanzionatorio — la sussistenza di un’aggravante, il riconoscimento delle attenuanti generiche, il bilanciamento e la misura della pena — la parte non può dolersi, con i motivi aggiunti, dell’insufficiente motivazione sul punto, né la questione può essere proposta per la prima volta in Cassazione. È manifestamente infondata la censura relativa al giudizio di bilanciamento, posto che l’art. 69, comma 4, cod. pen. vieta la prevalenza delle circostanze generiche sulla recidiva reiterata infraquinquennale. Il motivo che riproponga censure già vagliate dal giudice di appello con motivazione congrua è inammissibile.
Il Fatto
La vicenda processuale prende avvio dall’individuazione del ricorrente, da parte di un testimone, come l’uomo entrato in un esercizio commerciale in una data dell’ottobre 2019 e già visto nei giorni precedenti nelle vicinanze. All’esito del giudizio di primo grado e di quello di appello, la Corte d’appello di Torino, con sentenza del 02.10.2025, conferma la condanna.
Il difensore propone ricorso per cassazione articolando tre motivi: la violazione di legge e il vizio di motivazione sull’identificazione dell’imputato; il diniego del proscioglimento per particolare tenuità del fatto ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen.; il giudizio di bilanciamento e la dedotta insussistenza della recidiva. La questione centrale investe l’ammissibilità delle censure relative al trattamento sanzionatorio.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina separatamente i tre motivi e ne rileva l’inammissibilità. Quanto al primo, il Collegio osserva che si ripropongono censure già poste con l’atto di appello e vagliate dalla Corte distrettuale con motivazione congrua e immune da manifesta illogicità, avendo il giudice di merito evidenziato la sicurezza del testimone nell’individuazione dell’uomo.
Sul secondo motivo, la Corte rileva che il diniego del proscioglimento ex art. 131-bis cod. pen. è stato motivato non solo richiamando un precedente penale di pochi giorni successivo, ma anche valorizzando l’intrinseca non tenuità del fatto, essendo il ricorrente uscito dall’abitazione, ove si trovava agli arresti domiciliari, per accompagnare la moglie ad acquisti con una carta di credito di provenienza furtiva. A fronte di argomentazioni puntuali, il ricorrente si è limitato a riproporre le medesime doglianze, senza alcun effettivo confronto critico.
Sul terzo motivo la Corte distingue due profili. Quanto alla dedotta insussistenza della recidiva, si tratta di doglianza non proposta in appello e dunque inammissibile in sede di legittimità, costituendo la configurabilità della recidiva un punto autonomo della decisione. Ove l’appello originario abbia riguardato altri aspetti del trattamento sanzionatorio — l’aggravante, le attenuanti generiche, il bilanciamento e la misura della pena — la parte non può dolersi, con i motivi aggiunti, dell’insufficiente motivazione in tema di recidiva, né prospettare la questione per la prima volta in Cassazione.
Quanto al giudizio di bilanciamento, la censura è manifestamente infondata, stante il disposto dell’art. 69, comma 4, cod. pen., che vieta il riconoscimento della prevalenza delle circostanze generiche a fronte della ritenuta recidiva reiterata infraquinquennale. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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