Intercettazioni, registrazione in Procura e ascolto remoto della polizia giudiziaria (Cass. pen. Sez. VI n. 29018 del 30.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini dell’utilizzabilità delle intercettazioni, è condizione necessaria che l’attività di registrazione — immissione dei dati captati in una memoria informatica centralizzata — avvenga nei locali della Procura della Repubblica mediante gli impianti ivi esistenti. Non rileva che le successive attività di ascolto, verbalizzazione ed eventuale riproduzione siano eseguite in remoto presso gli uffici della polizia giudiziaria. L’art. 268, comma 3, cod. proc. pen. richiede il decreto motivato del Pubblico Ministero per l’uso di impianti esterni in caso di insufficienza o inidoneità degli apparati della Procura e di eccezionali ragioni di urgenza; l’art. 271, comma 1, cod. proc. pen. non commina alcuna inutilizzabilità per il segmento dell’ascolto, categoria patologica di stretta interpretazione.

Il Fatto

Il Tribunale di Roma, in sede di appello, ha respinto l’impugnazione proposta dall’indagato avverso l’ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari aveva applicato la sospensione dall’esercizio del pubblico servizio per sei mesi. La misura si fondava, tra l’altro, sugli esiti di intercettazioni telefoniche.

Il ricorrente ha dedotto, con due motivi poi riuniti, l’inutilizzabilità delle captazioni, sostenendo che le operazioni di registrazione fossero avvenute presso gli uffici della Guardia di finanza, in contrasto con i decreti autorizzativi che le avevano localizzate negli impianti della Procura della Repubblica, con accesso remoto della polizia giudiziaria delegata.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dall’art. 268, comma 3, cod. proc. pen., che consente il ricorso a impianti di pubblico servizio o in dotazione alla polizia giudiziaria solo in presenza di insufficienza o inidoneità degli apparati installati presso la Procura e di eccezionali ragioni di urgenza, a pena di inutilizzabilità degli esiti ex art. 271, comma 1, cod. proc. pen. Il principio è ricondotto a Sezioni Unite n. 42792 del 31/10/2001.

Il Collegio richiama poi la distinzione, già affermata dalle Sezioni Unite, tra registrazione e attività successive. La registrazione consiste nell’immissione dei dati captati in una memoria informatica centralizzata e deve avvenire nei locali della Procura con gli impianti ivi esistenti. Ascolto, verbalizzazione e riproduzione possono invece essere eseguiti in remoto presso gli uffici della polizia giudiziaria, poiché si tratta di operazioni estranee alla nozione di registrazione e la cui remotizzazione non pregiudica le garanzie della difesa, essendo sempre consentito l’accesso alle registrazioni originali. Il riferimento è a Sez. Un. n. 36359 del 26/06/2008.

Da qui la conseguenza: l’autorizzazione prevista dall’art. 268, comma 3, cod. proc. pen. non è necessaria per l’ascolto, non prevedendo l’art. 271, comma 1, cod. proc. pen. alcuna sanzione per l’assenza di un titolo autorizzativo relativo a tale segmento. La Corte richiama Sez. V n. 1781 del 2021 e Sez. I n. 40122 del 2019, ribadendo che l’inutilizzabilità è categoria patologica di stretta interpretazione.

Tale distinzione riflette la logica del sistema: la captazione dei flussi deve avvenire con la possibilità di costante controllo del pubblico ministero, per scongiurare abusi e indebite protrazioni; le operazioni logicamente e cronologicamente conseguenti possono essere esternalizzate per ragioni di speditezza ed economia di risorse. Nel caso concreto il Tribunale ha ritenuto, con motivazione coerente, che la registrazione fosse avvenuta presso la Procura: i decreti autorizzativi lo prevedevano e il verbale conclusivo, redatto a norma dell’art. 89 disp. att. cod. proc. pen., attesta che non furono usati impianti alternativi. Le comunicazioni ai gestori telefonici e l’autorizzazione al noleggio di linee confermano che gli impianti centrali erano attivi, con sola remotizzazione presso la polizia giudiziaria delegata.

La Corte aggiunge un autonomo profilo di inammissibilità per aspecificità: il compendio indiziario comprendeva anche altre fonti di prova, e chi lamenta in cassazione l’inutilizzabilità di un elemento a carico deve illustrare l’incidenza della sua eliminazione ai fini della prova di resistenza, onere non assolto dal ricorrente. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

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