Guida in stato di ebbrezza: etilometro e aggravante dell’incidente stradale (Cass. pen. Sez. VII n. 5791 del 12.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di guida in stato di ebbrezza, l’attribuzione all’accusa dell’onere della prova circa l’omologazione e l’esecuzione delle verifiche periodiche dell’etilometro trova il suo contraltare in un onere di allegazione dell’imputato, che deve contestare in modo specifico il buon funzionamento dell’apparecchio. L’art. 379, commi 6, 7 e 8, del d.P.R. n. 495/1992 prevede espressamente omologazione e verifiche periodiche dell’etilometro, differenziandone la disciplina da quella dell’autovelox, dichiarata incostituzionale con la Corte cost. n. 113/2015. Ai fini dell’aggravante dell’art. 186, comma 2-bis, cod. strada, per incidente stradale si intende qualsiasi avvenimento inatteso che, interrompendo il normale svolgimento della circolazione, possa provocare pericolo alla collettività, senza che rilevi il coinvolgimento di terzi o di altri veicoli: è sufficiente un urto contro un ostacolo o la fuoriuscita dalla sede stradale.

Il Fatto

Il ricorrente è stato condannato per guida in stato di ebbrezza; la Corte d’appello di Ancona, con sentenza del 10.09.2024, ha confermato la decisione di primo grado. Avverso tale pronuncia il difensore propone ricorso per cassazione articolando due motivi: con il primo deduce violazione di legge in relazione alla prova dell’elemento oggettivo del reato; con il secondo contesta la sussistenza dell’aggravante di aver provocato un incidente stradale, prevista dall’art. 186, comma 2-bis, cod. strada.

La questione che giunge davanti alla Corte riguarda, da un lato, la distribuzione dell’onere probatorio in materia di etilometro e, dall’altro, l’ambito applicativo della circostanza aggravante collegata all’incidente.

La Motivazione della Corte

La Corte rileva in via preliminare che i motivi non sono consentiti in sede di legittimità. Essi si limitano a riprodurre profili di censura già vagliati e disattesi con corretti argomenti dal giudice di merito e non si confrontano criticamente con le argomentazioni poste a base della decisione impugnata. Manca, inoltre, la puntuale enunciazione delle ragioni di diritto e il correlato riferimento alla motivazione dell’atto impugnato, secondo il contenuto essenziale richiesto per l’atto d’impugnazione.

Quanto al primo profilo, la Corte territoriale ha dato atto che la prova alcolemica, con esito positivo, è stata eseguita con un apparecchio del quale il verbale indica il numero di matricola, l’avvenuta omologazione e la sottoposizione alle revisioni periodiche. A fronte di tali risultanze, nessuna eccezione difensiva volta a segnalare specifici malfunzionamenti o difetti di omologazione o di controllo era stata proposta nel corso del giudizio. La Corte richiama il principio per cui all’onere probatorio dell’accusa fa riscontro un onere di allegazione dell’imputato, che nel caso concreto non è stato adempiuto.

Il collegio aggiunge che l’art. 379, commi 6, 7 e 8, del d.P.R. n. 495/1992 prevede espressamente l’omologazione e le verifiche periodiche dell’etilometro, differenziando la relativa disciplina da quella dell’autovelox, colpita dalla declaratoria di incostituzionalità della Corte cost. n. 113/2015.

Il secondo motivo è manifestamente infondato. La Corte conferma l’orientamento secondo cui l’aggravante dell’art. 186, comma 2-bis, cod. strada ricorre di fronte a qualsiasi impedimento che interrompa il normale svolgimento della circolazione, determinando un rischio per la collettività anche solo potenziale, senza che sia richiesto il coinvolgimento di terzi o altri veicoli. Nel caso concreto, il conducente circolava in senso vietato in una pubblica via: ciò è sufficiente a integrare il collegamento causale tra la violazione e gli eventi accaduti poco dopo, che interrompevano e turbavano significativamente la normale circolazione stradale.

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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