Revoca misure prevenzione e sindacato legittimità sui limiti del ricorso (Cass. pen. Sez. VI n. 29017 del 30.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione avverso il decreto che decide sulla revoca della misura di prevenzione personale e della confisca di prevenzione, disciplinato ratione temporis dall’art. 7, comma 2, legge n. 1423 del 1956 e dall’art. 4 della medesima legge, è ammesso esclusivamente per violazione di legge. Resta pertanto estranea al novero dei vizi deducibili in sede di legittimità la manifesta illogicità della motivazione di cui all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., potendo essere denunciata soltanto la motivazione inesistente o meramente apparente. Nei limiti così tracciati, la censura deve appuntarsi sull’integrale pretermissione di emergenze dirimenti, idonee a porre in discussione i profili di novità e decisività valorizzati dal giudice della revoca, ovvero sull’assoluta mancanza dello scrutinio concernente altri segmenti valutativi che avrebbero conservato autonoma capacità dimostrativa della pericolosità. È, inoltre, l’inversione dell’ordine logico-giuridico a rendere manifestamente inconferente il rilievo sulla sproporzione reddituale, giacché è la previa e autonoma dimostrazione della pericolosità sociale qualificata a conferire rilievo alla sproporzione, e non viceversa.

Il Fatto

Il proposto era stato sottoposto alla misura personale della sorveglianza speciale, applicata con decreto del 15 ottobre 1992, e, con distinto e autonomo decreto del 23 luglio 1993, alla confisca di prevenzione di plurime utilità a lui riferibili. Entrambi gli interventi muovevano dal presupposto della sua pericolosità qualificata, desunta dalla ritenuta appartenenza a un sodalizio di tipo mafioso.

Le due sentenze penali di condanna — una per fatti omicidiari, l’altra per partecipazione associativa in posizione apicale — erano state successivamente sottoposte a revisione, conclusasi in entrambi i casi con esiti assolutori. Su tale base il proposto aveva chiesto la revoca di entrambe le misure. Il Tribunale aveva rigettato l’istanza; la Corte di appello di Reggio Calabria, con decreto del 14/10/2025, aveva invece disposto la revoca sia della misura personale sia di quella patrimoniale, attribuendo centralità alle due pronunce assolutorie. Avverso tale decreto hanno proposto autonomi ricorsi la Procura generale presso la Corte di appello di Reggio Calabria e l’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla disciplina transitoria dettata dall’art. 117, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2011. Poiché la proposta era stata avanzata prima del 13 ottobre 2011, trova applicazione l’art. 7, comma 2, legge n. 1423 del 1956 e non l’istituto della revocazione della confisca introdotto dall’art. 28 del medesimo decreto legislativo.

Da tale premessa discende il perimetro del sindacato di legittimità. Il ricorso è ammesso esclusivamente per violazione di legge, secondo l’art. 4 legge n. 1423 del 1956, richiamato dall’art. 3-ter, comma 2, legge n. 575 del 1965. Resta quindi estranea ai vizi deducibili la manifesta illogicità della motivazione, potendo denunciarsi soltanto la motivazione inesistente o meramente apparente, quale violazione dell’obbligo di provvedere con decreto motivato.

Il Collegio richiama le Sezioni Unite n. 2648 del 2025, sentenza “Scinardo”, che hanno precisato tale ambito. La censura deve riguardare il carattere di novità e decisività degli elementi posti a fondamento del rimedio straordinario, ovvero l’integrale pretermissione di emergenze dirimenti o l’assoluta mancanza dello scrutinio di altri segmenti valutativi che conservino autonoma capacità dimostrativa della pericolosità.

Applicando tali coordinate, i due ricorsi si rivelano generici e aspecifici. Essi non si confrontano con le coordinate di principio poste dalla Corte territoriale, con l’incidenza delle sentenze di revisione sulle emergenze all’epoca valorizzate, né con la correttezza della verifica svolta entro i confini del rimedio azionato. La Corte ricostruisce la vicenda processuale e osserva che, esclusa l’intraneità associativa, incombeva ai ricorrenti individuare con specificità gli elementi fattuali non smentiti dalle sentenze penali e ancora idonei a sorreggere il giudizio di appartenenza, attraverso un confronto comparativo del tutto assente.

Quanto alla sproporzione reddituale, il rilievo è manifestamente inconferente, perché inverte l’ordine logico-giuridico: è la previa dimostrazione della pericolosità sociale qualificata a rendere significativa la sproporzione, e non la sproporzione a surrogare la mancanza degli elementi necessari a fondare il giudizio di appartenenza mafiosa, né a restituire consistenza a un quadro radicalmente inciso dalle sopravvenute assoluzioni. I ricorsi sono pertanto dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti alle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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