Revoca della sospensione condizionale senza udienza: nullità assoluta del provvedimento (Cass. pen. Sez. 1 n. 18495 del 22.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento con il quale il giudice dell’esecuzione revochi il beneficio della sospensione condizionale della pena senza fissare l’udienza in camera di consiglio, alla stregua di quanto previsto dall’art. 666 cod. proc. pen., è affetto da una nullità d’ordine generale e di carattere assoluto, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto determina l’omessa citazione del condannato e l’assenza del difensore in un caso in cui ne è obbligatoria la presenza. Al di fuori delle ipotesi di provvedimento non consentito dalla legge, l’annullamento deve essere pronunciato con rinvio al giudice di merito.
Il Fatto
Il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice dell’esecuzione, aveva disposto, su istanza del Procuratore della Repubblica, la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena in precedenza concesso con sentenza di condanna. Avverso tale ordinanza, emessa senza la preventiva fissazione dell’udienza, il condannato proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione del principio del contraddittorio e la nullità del provvedimento per essere stato emesso de plano. Con un secondo motivo, il ricorrente eccepiva che le cause ostative alla concessione del beneficio erano note al giudice della cognizione e che, non essendo stata la sentenza impugnata dal pubblico ministero, si era formato il giudicato.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, rilevando che il giudice dell’esecuzione ha provveduto alla revoca inaudita altera parte e senza la preventiva fissazione dell’udienza di cui all’art. 666, comma 3, cod. proc. pen. Essendo la materia diversa da quelle per cui la legge consente di procedere de plano, l’udienza camerale era indispensabile per garantire il contraddittorio tra le parti.
La Suprema Corte ha richiamato il consolidato orientamento per cui il provvedimento di revoca della sospensione condizionale adottato senza udienza è affetto da una nullità d’ordine generale e di carattere assoluto, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado, in quanto determina l’omessa citazione del condannato e l’assenza del difensore in un caso in cui ne è obbligatoria la presenza, richiamando i precedenti di Sez. 1, n. 54869 del 2018 e Sez. 1, n. 20290 del 2008.
Quanto agli effetti dell’annullamento, la Corte si è conformata al più recente indirizzo giurisprudenziale che esclude la possibilità di pronunciare annullamento senza rinvio al di fuori dei casi tassativamente previsti dall’art. 620 cod. proc. pen. Essendo il provvedimento affetto da nullità assoluta e non essendo un provvedimento non consentito dalla legge, non ricorreva l’ipotesi di cui alla lett. d) della medesima disposizione.
La Corte ha pertanto disposto l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Lecce per un nuovo giudizio, assorbendo ogni ulteriore questione sollevata nel ricorso, inclusa quella relativa alla formazione del giudicato sulla concessione del beneficio.
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Nota della Redazione
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