Divieto di reformatio in peius e aggravante non contestata in appello (Cass. pen. Sez. V n. 29075 del 30.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento in sede di appello di una circostanza aggravante non affermata nel giudizio di primo grado, in difetto di impugnazione del pubblico ministero, integra una indebita reformatio in peius ed è precluso all’art. 597, comma 3, cod. proc. pen., che ha acquisito nella giurisprudenza di legittimità valore di principio generale. Il divieto opera ogni volta che il riconoscimento dell’aggravante produca un concreto effetto pregiudizievole per l’imputato e non rientra nel potere del giudice di appello di attribuire al fatto una definizione giuridica più grave. Ne consegue che, ove dall’aggravante non applicata dipenda la procedibilità d’ufficio di un reato divenuto procedibile a querela, la sentenza deve essere annullata senza rinvio per difetto di querela.

Il Fatto

Tre imputati erano stati condannati dal Tribunale, in relazione al delitto di cui all’art. 610 cod. pen., per avere costretto il titolare di un esercizio commerciale ad attivare irregolarmente alcune utenze telefoniche, con minacce e atteggiamenti intimidatori. La fattispecie originariamente contestata era quella di cui all’art. 629 cod. pen., derubricata già in primo grado in violenza privata. Nell’imputazione non erano state contestate né il concorso di persone, né l’aggravante delle più persone riunite.

Nelle more del giudizio di appello era intervenuta la modifica introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, che ha reso il reato di cui all’art. 610 cod. pen. procedibile a querela, salvo il ricorrere di talune aggravanti, tra cui quelle di cui all’art. 339 cod. pen. I difensori avevano eccepito il sopravvenuto difetto della condizione di procedibilità. La Corte d’appello aveva rigettato l’eccezione, ritenendo contestata in fatto l’aggravante e quindi dovuta la procedibilità d’ufficio, pur confermando la condanna per la fattispecie semplice.

La Motivazione della Corte

La Cassazione accoglie il motivo relativo al divieto di reformatio in peius, assorbendo ogni altra censura. La Corte territoriale, pur ritenendo che l’aggravante fosse contestata in fatto, avrebbe dovuto prendere atto che essa non era stata riconosciuta in primo grado e che, dunque, era stata implicitamente esclusa.

In difetto di impugnazione del pubblico ministero, l’aggravante non poteva essere “rivitalizzata” in appello per farne discendere effetti pregiudizievoli a carico dell’imputato. L’art. 597, comma 3, cod. proc. pen. vieta al giudice dell’appello, quando appellante è il solo imputato, di irrogare una pena più grave, di applicare misure di sicurezza più gravi o di prosciogliere per causa meno favorevole, salva la facoltà di dare al fatto una definizione giuridica più grave, purché non sia superata la competenza del giudice di primo grado.

La norma ha acquisito valore di principio generale e si applica anche quando il giudice di primo grado non abbia riconosciuto una circostanza aggravante: in mancanza di impugnazione dell’accusa, questa non può essere riconosciuta dal giudice dell’appello se ciò determina un concreto effetto peggiorativo. Il riconoscimento non rientra nel potere d’ufficio di attribuire al fatto una diversa e più grave definizione giuridica (richiamata Sez. V n. 31855 del 10.09.2025).

Nel caso concreto l’aggravante, non contestata, in primo grado non aveva inciso sul trattamento sanzionatorio né sulla procedibilità, allora d’ufficio. Il Tribunale doveva quindi ritenersi averla implicitamente esclusa, senza impugnazione sul punto del pubblico ministero. Il suo riconoscimento in appello ha prodotto un effetto pregiudizievole concreto, consentendo la procedibilità che altrimenti sarebbe stata esclusa: per questo costituisce indebita reformatio in peius.

Gli ulteriori motivi, relativi all’affermazione di responsabilità e alla correlazione tra contestazione e dispositivo, sono stati dichiarati inammissibili, perché ripropongono valutazioni di merito ragionevolmente motivate. La sentenza impugnata e quella di primo grado sono state annullate senza rinvio, perché l’azione penale non poteva essere proseguita per difetto di querela.

Nota della Redazione

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