Omessa pronuncia sull’appello del coimputato e prescrizione del reato (Cass. pen. Sez. V n. 29074 del 30.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Qualora uno degli imputati abbia proposto appello e il giudice di secondo grado ne abbia integralmente pretermesso la posizione, omettendo di esaminare i motivi e di pronunciarsi sul suo status, la decisione è affetta da violazione di legge per mancanza assoluta di motivazione, in contrasto con l’art. 125, comma 3, cod. proc. pen. e con il principio devolutivo dell’art. 597 cod. proc. pen. Il vizio è rilevabile d’ufficio dalla Corte di cassazione, che opera il controllo sugli atti del fascicolo per verificare la fondatezza degli errores in procedendo. Accertata la sopravvenuta prescrizione del reato e la mancata allegazione di un concreto interesse al proscioglimento nel merito, la sentenza va annullata senza rinvio agli effetti penali, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado d’appello per le statuizioni civili.

Il Fatto

Il ricorrente, direttore responsabile di una testata, era stato condannato in primo grado per il reato di omesso controllo ex art. 57 cod. pen., in relazione a un delitto di diffamazione commesso da un giornalista. La posizione dei due imputati era processualmente connessa: entrambi avevano proposto appello avverso la sentenza di condanna, chiedendo una nuova valutazione nel merito.

La Corte d’appello, rilevata la maturazione della prescrizione nei confronti del solo giornalista, si era pronunciata esclusivamente su tale posizione, dichiarando di non doversi procedere e confermando nel resto la sentenza di primo grado. Il direttore era rimasto così estraneo a ogni valutazione, pur comparendo nell’intestazione del provvedimento. Da qui il ricorso per cassazione, con cui si lamenta la violazione dell’obbligo di motivazione, del principio devolutivo e della norma sul rito cartolare, oltre all’omessa declaratoria di prescrizione.

La Motivazione della Corte

La Corte muove da una premessa metodologica: quando è dedotta la correttezza di una decisione in rito, il giudice di legittimità è giudice dei presupposti della decisione e può operare un controllo diretto sugli atti del fascicolo, a prescindere dal ragionamento esibito per giustificarla. Questo potere-dovere consente di verificare se l’appellante pretermesso avesse effettivamente impugnato.

Dalla verifica emerge che entrambi gli imputati avevano proposto appello. La sentenza di secondo grado li riporta nell’intestazione e dà atto delle conclusioni scritte di entrambi i difensori, ma nello svolgimento del processo menziona la sola impugnazione del giornalista e sviluppa la motivazione unicamente su quella posizione. Il dispositivo conferma il quadro: il giudice d’appello si pronuncia solo sul coimputato, dichiarando nei suoi confronti di non doversi procedere per intervenuta prescrizione.

La Corte qualifica il vizio come omissione assoluta di motivazione. Quando la motivazione manca del tutto, il difetto si traduce in violazione di legge, poiché risulta violato il principio dell’obbligo di motivazione che grava sul giudice in forza dell’art. 125, comma 3, cod. proc. pen. Nel caso concreto il vizio è ancora più radicale: la posizione processuale del ricorrente è integralmente pretermessa, non essendo egli menzionato nello svolgimento del processo, nella motivazione e nemmeno nel dispositivo, pur comparendo nell’intestazione.

Accolto il ricorso su tale profilo, con assorbimento degli ulteriori motivi, la Corte rileva che il reato ascritto al ricorrente è estinto per prescrizione. Poiché l’imputato non ha allegato un concreto e attuale interesse al proscioglimento nel merito ai sensi dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen., la sentenza è annullata senza rinvio agli effetti penali.

Residua la necessità di decidere sull’impugnazione ai soli effetti civili, ex art. 578, comma 1, cod. proc. pen. La Corte richiama il principio delle Sezioni Unite n. 40109 del 18/07/2013, Sciortino, secondo cui, dichiarata l’estinzione del reato senza motivare sulla responsabilità ai fini civili, l’accoglimento del ricorso impone l’annullamento con rinvio al giudice civile competente per valore in grado d’appello, venendo meno la speciale competenza promiscua del giudice penale per la costituzione di parte civile. Nel solco di Sez. V n. 43663 del 09/09/2022, Porcu, la sentenza è annullata agli effetti penali e rinviata al giudice civile per le statuizioni conseguenti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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