Appello che ripropone i motivi deve confrontarsi con la motivazione (Cass. pen. Sez. 4 n. 7449 del 24.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’appello è inammissibile per difetto di specificità dei motivi solo quando non enunci e non argomenti rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della sentenza impugnata. L’onere di specificità è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono esposte nel provvedimento impugnato. La riproposizione della medesima questione interpretativa già sollevata in primo grado soddisfa il requisito di cui all’art. 581 cod. proc. pen., purché risulti pertinente al contenuto della decisione impugnata e tenda a una rivalutazione della quaestio iuris da parte del giudice superiore. Il giudice di appello, dopo la novella di cui alla legge n. 103/2017, non può dichiarare l’inammissibilità quando i motivi, pur ritenuti infondati o inidonei, si confrontino con l’apparato motivazionale; in tal caso deve confermare la sentenza di primo grado.

Il Fatto

La Corte di appello di Bologna dichiarava inammissibile per aspecificità l’appello proposto dall’imputata avverso la sentenza del Tribunale di Rimini, che l’aveva condannata per i reati di furto aggravato e ricettazione, di cui agli artt. 110, 624, 625, comma 1, n. 4 cod. pen. e 110, 81 cpv., 493-ter cod. pen.. Il giudice territoriale riteneva che l’appellante non si fosse confrontata con l’apparato argomentativo della sentenza di primo grado in ordine alla circostanza aggravante della destrezza, al diniego dell’attenuante di cui all’art. 62, comma 1, n. 4, cod. pen., delle attenuanti generiche e alla congruità della pena.

Avverso l’ordinanza, il difensore proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 591 cod. proc. pen. e la conformità dell’impugnazione ai requisiti di cui all’art. 581 cod. proc. pen..

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, richiamando il principio delle Sezioni Unite n. 8825 del 2017 in tema di specificità dei motivi di appello. L’onere di specificità, valutato alla luce del principio del favor impugnationis, impone di contrapporre alle ragioni della decisione impugnata argomentazioni che attengano a specifici passaggi motivazionali, ma non richiede elementi di novità rispetto ai motivi già proposti in primo grado.

La Corte ha precisato che, a seguito della modifica dell’art. 581 cod. proc. pen. introdotta dalla legge n. 103/2017, l’inammissibilità può essere dichiarata solo in caso di motivi del tutto assenti, generici o non confrontati con la sentenza impugnata. Non è invece consentito dichiarare l’inammissibilità quando i motivi siano semplicemente infondati o manifestamente inidonei a confutare l’apparato motivazionale, dovendosi in tal caso confermare la sentenza di primo grado, come affermato da Sez. 4 n. 36533 del 2021 e dalle successive pronunce conformi.

Applicando tali principi, la Corte ha rilevato la contraddittorietà dell’ordinanza impugnata: la Corte territoriale, pur dichiarando generiche le censure, aveva puntualmente riesaminato i motivi di appello, confrontandoli con l’intero percorso motivazionale della sentenza di primo grado. Tale modalità operativa ha dimostrato che i motivi erano in realtà specifici e pertinenti, rendendo illegittimo il ricorso alla procedura de plano.

La Corte ha quindi annullato l’ordinanza con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Bologna per un nuovo giudizio.

Nota della Redazione

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