Nessuna rivalutazione della pericolosità con misura di prevenzione sospesa per custodia cautelare (Cass. pen. Sez. I n. 29528 del 04.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sospensione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale determinata da un periodo di custodia cautelare non fa sorgere l’obbligo di rivalutare l’attualità e la persistenza della pericolosità sociale del proposto, prima di riassoggettarlo alla misura. L’obbligo di nuovo accertamento, affermato dall’art. 14, comma 2-ter, d.lgs. n. 159/2011 come inciso dalla sentenza n. 162/2024 della Corte costituzionale, resta circoscritto alla sola ipotesi di sospensione conseguente all’espiazione di una pena definitiva. La detenzione cautelare è priva di finalità rieducativa ed è anzi applicata in ragione della ritenuta pericolosità sociale, sicché non è possibile equipararla al trattamento penitenziario. La questione di legittimità costituzionale prospettata in via subordinata è manifestamente infondata.
Il Fatto
La Corte di appello di Bari, parzialmente riformando la sentenza di primo grado, condanna il ricorrente per i reati di cui agli artt. 81, comma 2, cod. pen., art. 612 cod. pen., art. 697 cod. pen., art. 4 legge n. 110/1975 e art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011. I fatti, commessi tra il 27.07.2024 e il 01.10.2024, consistono nell’essersi allontanato dall’abitazione oltre gli orari consentiti dalla misura di prevenzione, nell’aver minacciato altri soggetti con un coltello e nel aver detenuto una munizione non denunciata.
La difesa aveva eccepito l’omessa rivalutazione della pericolosità sociale prima della riapplicazione della sorveglianza speciale, rimasta sospesa per un periodo di detenzione. La Corte territoriale aveva respinto l’eccezione, rilevando che quella detenzione era in custodia cautelare e non in espiazione di pena. Il ricorrente propone ricorso per cassazione articolando quattro motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è rigettato perché infondato. La Sez. I n. 42781 dell’11.09.2024 e la successiva Sez. I n. 30070 del 20.06.2025 avevano già chiarito che la sospensione della misura dovuta a custodia cautelare non genera alcun obbligo di nuova valutazione della pericolosità. Il Collegio ribadisce che il trattamento penitenziario produce un effetto rieducativo sul condannato, modificandone l’attitudine antisociale; la restrizione di natura cautelare, al contrario, è essa stessa indice della pericolosità sociale del soggetto.
La sentenza impugnata ha quindi letto l’art. 14, comma 2-ter, d.lgs. n. 159/2011 in modo logico e costituzionalmente orientato, in linea con le sentenze n. 291/2013 e n. 162/2024 della Corte costituzionale. Quest’ultima ha censurato la presunzione di persistente pericolosità collegata a una detenzione espiativa inferiore al biennio, per contrasto con l’art. 27, comma 3, Cost., ma ha mantenuto ferma la distinzione tra pena e misura cautelare.
Infondata è anche la richiesta di sollevare questione di legittimità costituzionale. La diversità tra il detenuto in espiazione di pena definitiva e l’indagato sottoposto a misura cautelare è evidente e non consente alcuna equiparazione, con conseguente esclusione della violazione dell’art. 3 Cost.. La misura cautelare è priva di finalità rieducativa ed è applicata proprio in ragione della pericolosità accertata dal giudice, il che esclude il contrasto con gli artt. 13 e 27 Cost..
Il secondo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza e carenza di interesse. La Corte rileva che dalla sentenza impugnata non risulta alcuna acquisizione di documentazione del pubblico ministero: la natura della detenzione è stata desunta dalla posizione giuridica dell’imputato, documento acquisibile anche d’ufficio ai sensi dell’art. 236 cod. proc. pen. e meramente rappresentativo di una condizione personale nota all’interessato. Il ricorrente non indica quale diverso esito sarebbe derivato dalla sua interlocuzione, così difettando l’interesse ad impugnare secondo il principio di Sez. Un. n. 6624 del 2012, Marinaj.
Il terzo e il quarto motivo sono dichiarati inammissibili per genericità e mancanza di specificità. Il ricorso ripropone le doglianze d’appello senza confrontarsi con la motivazione del rigetto. Quanto alla minaccia, la sentenza ha ritenuto credibili le annotazioni di servizio, confermate dal teste e da ulteriore annotazione redatta nell’immediatezza. Quanto alla munizione, la riconducibilità al ricorrente è stata desunta dal rinvenimento occultato tra i suoi abiti, non disconosciuti come propri. Il ricorso oppone solo un’obiezione congetturale, senza confrontarsi con il dato delle modalità di occultamento.
Nota della Redazione
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