Inammissibile il ricorso che chiede una rivalutazione delle prove (Cass. pen. Sez. VII n. 675 del 08.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che riproduca doglianze già esaminate e disattese dai giudici di merito, senza allegare specifici, decisivi ed inopinabili travisamenti delle fonti probatorie, è inammissibile, poiché sollecita una rivalutazione del compendio probatorio preclusa al giudice di legittimità. Nel motivare il diniego delle circostanze attenuanti generiche, è sufficiente il riferimento del giudice di merito agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti. In tema di pene sostitutive, ai fini della prognosi negativa di cui all’art. 58, legge 24 novembre 1981, n. 689, il giudice deve correlare il fattore ostativo al contenuto della specifica sanzione invocata, motivando sulla sua incidenza rispetto alle prescrizioni che la caratterizzano.

Il Fatto

La Corte di appello di Catania, con sentenza del 06.11.2023, ha confermato la condanna inflitta al ricorrente per il reato di cui all’art. 614, comma 4, cod. pen., per un fatto commesso il 28 giugno 2022.

Avverso tale pronuncia il condannato ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi: violazione di legge e vizio di motivazione in punto di responsabilità; diniego delle circostanze attenuanti generiche; rigetto della richiesta di sostituzione della pena detentiva con le pene sostitutive. La questione giunge così davanti alla Corte di legittimità.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è affidato a doglianze generiche, meramente riproduttive di censure già vagliate e correttamente disattese dai giudici di merito. La Corte territoriale aveva evidenziato come, anche a voler ritenere che il ricorrente fosse stato fuorviato dall’erroneo convincimento di poter entrare liberamente in quella che era stata l’abitazione condivisa, nulla giustificava che, trovando la serratura cambiata, si fosse arrogato il diritto di sfondare la porta e fare irruzione contro la volontà della persona offesa.

Tali censure non sono consentite nel giudizio di legittimità, poiché unicamente dirette a sollecitare una preclusa rivalutazione o un’alternativa lettura delle fonti probatorie, al di fuori dell’allegazione di loro specifici, decisivi ed inopinabili travisamenti. La Corte richiama sul punto le Sezioni Unite n. 12 del 31.05.2000 e n. 6402 del 30.04.1997, nonché il principio secondo cui un apparato giustificativo desunto dalle conformi sentenze di merito nel loro reciproco integrarsi non si espone a rilievi di illogicità di macroscopica evidenza (Sezioni Unite n. 24 del 24.11.1999).

Il secondo motivo replica senza novità i rilievi del gravame, già congruamente disattesi. La Corte ribadisce che, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti: nella specie la Corte territoriale non ha rinvenuto elementi meritevoli di valorizzazione, stante la gravità dei fatti e l’ostinata negazione degli addebiti a fronte della perspicuità del compendio probatorio.

Quanto al terzo motivo, relativo al rigetto della sostituzione della pena detentiva, la Corte lo dichiara manifestamente infondato. Il giudice di merito si è attenuto al principio per cui, ai fini della prognosi negativa di cui all’art. 58, legge n. 689/1981, non basta indicare il fattore ostativo, ma occorre correlarlo al contenuto della specifica sanzione invocata, motivando sulla sua negativa incidenza rispetto alle prescrizioni che la caratterizzano (Sez. 6, n. 40433 del 19.09.2023). Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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