Rinuncia al ricorso per sopravvenuta carenza di interesse non imputabile (Cass. pen. Sez. I n. 29527 del 04.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di impugnazioni, la sopravvenuta carenza di interesse a coltivare il ricorso per cassazione, determinata da causa non imputabile al ricorrente, ne comporta la dichiarazione di inammissibilità. Tale declaratoria non configura una ipotesi di soccombenza: il ricorrente non può essere condannato né al pagamento delle spese processuali né al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende. Il venir meno dell’interesse per fatto sopravvenuto e non imputabile a colpa esclude, dunque, ogni conseguenza sanzionatoria a carico della parte.

Il Fatto

Il ricorrente aveva proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza con cui il Tribunale di Lucca, quale giudice dell’esecuzione, aveva respinto la richiesta di nullità dell’ordine di esecuzione di pene concorrenti, emesso per l’omessa concessione della sospensione prevista dall’art. 656, comma 5, cod. proc. pen.

Nelle more del giudizio di legittimità, su istanza del ricorrente la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lucca, applicando il criterio di fungibilità, dichiarava espiata la pena al momento eseguibile e disponeva l’immediata scarcerazione. Per tale ragione il ricorrente, con procura speciale, ha depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso, motivata dalla cessazione dell’interesse a coltivarlo.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla sopravvenienza che ha inciso sull’interesse del ricorrente. Il provvedimento della Procura ha raggiunto l’esito di scarcerazione che era stato richiesto con il ricorso, rendendo inutile la decisione di legittimità. La ragione della rinuncia è stata esplicitamente indicata proprio nell’avvenuto accoglimento, sia pure per altri motivi, della richiesta di scarcerazione.

Su questa base il ricorso è dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., per rinuncia all’impugnazione, per sopravvenuta carenza di interesse per causa non imputabile al ricorrente. La Corte collega la causa dell’inammissibilità all’interesse sopravvenuto, e non a una condotta colpevole della parte.

La conseguenza più rilevante riguarda il trattamento delle spese. La declaratoria di inammissibilità per la causa indicata esclude la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione prevista dall’art. 616 cod. proc. pen., trattandosi di una carenza di interesse sopravvenuta e non imputabile a colpa.

A sostegno la Corte richiama il principio già affermato da Sez. 4, n. 45618 del 11/11/2021, Rv. 282549: l’inammissibilità del ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di interesse derivante da causa non imputabile al ricorrente comporta che questi non possa essere condannato né alle spese processuali né al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende, perché il sopraggiunto venir meno dell’interesse alla decisione non configura una ipotesi di soccombenza.

Il provvedimento si chiude con la declaratoria di inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, senza alcuna condanna accessoria a carico del ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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