Annullata la pena per difetto di motivazione sugli aumenti e sul tentativo (Cass. pen. Sez. I n. 29709 del 05.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di determinazione della pena, quanto più il giudice intende discostarsi dal minimo edittale, tanto più deve dare ragione del corretto esercizio del potere discrezionale, indicando specificamente, fra i criteri oggettivi e soggettivi dell’art. 133 cod. pen., quelli ritenuti rilevanti. Il generico riferimento alla gravità del fatto e alla personalità del condannato non assolve l’obbligo di motivazione quando la pena risulti di gran lunga superiore alla misura media edittale. Nel concorso tra un’aggravante a effetto speciale e una comune, dopo l’aumento per la prima, l’ulteriore aumento per l’aggravante ordinaria è rimesso alla scelta del giudice, che deve darne conto in motivazione. Analogamente, la riduzione per il tentativo ex art. 56 cod. pen. va giustificata quando sia quantificata in misura sensibilmente superiore al minimo. La qualificazione del fatto come tentato omicidio prescinde dagli esiti dell’aggressione: il giudizio di idoneità degli atti è prognosi compiuta ex post sulla situazione prevedibile al momento dell’azione.

Il Fatto

La Corte d’appello di Lecce, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Brindisi, aveva rideterminato la pena nei confronti dell’imputato per un tentato omicidio e per la detenzione di un’arma clandestina, escludendo le attenuanti generiche e la provocazione, applicando la recidiva e negando la continuazione tra i reati.

Il difensore ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con il primo motivo, la manifesta illogicità della motivazione sulla qualificazione del fatto come tentato omicidio, per non essere stata ricostruita la dinamica dell’aggressione, e, con il secondo, i vizi della motivazione sul trattamento sanzionatorio, sulle circostanze e sulla continuazione. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è stato disatteso. La Corte ha rilevato che il ricorso non contesta l’attribuibilità dell’aggressione all’imputato, ma censura la mancata considerazione delle dichiarazioni di un familiare circa gli accadimenti precedenti. Le dichiarazioni, però, valgono a individuare il movente, la cui mancata ricostruzione non equivale ad assenza di dolo, secondo il consolidato orientamento di legittimità richiamato dalla sentenza.

Sul punto la Corte ha confermato i criteri di distinzione tra lesioni personali e tentato omicidio, desumibili dalla sede corporea attinta, dall’idoneità del mezzo e dalle modalità dell’atto lesivo. Il giudizio di idoneità degli atti è prognosi compiuta ex post e non può essere condizionato dagli effetti realmente raggiunti: diversamente, ogni azione che non consegua l’evento sarebbe inidonea e la figura del tentativo non sarebbe concepibile.

È stata invece accolta la censura sul trattamento sanzionatorio. La Corte ha rilevato che l’aumento per le aggravanti concorrenti è stato determinato nella misura massima consentita, fino al limite di trenta anni, senza specifica spiegazione del ragionamento seguito. Il generico richiamo alla gravità del fatto e alla personalità del condannato non assolve l’obbligo motivazionale quando la pena supera di gran lunga la misura media edittale.

La Corte ha poi censurato la scelta di cumulare gli aumenti per le diverse aggravanti concorrenti: dopo l’aumento per l’aggravante a effetto speciale, quello per l’aggravante comune è oggetto di una facoltà, non di un obbligo, da interpretare alla luce dei principi enunciati dalla sentenza n. 74 del 2025 della Corte costituzionale.

Quanto al reato relativo all’arma, l’aumento per la recidiva è stato quantificato in misura superiore alla metà consentita dall’art. 99, comma quarto, cod. pen.. Infine, la riduzione per il tentativo, operata nella misura della metà, non è stata giustificata rispetto al minimo edittale. La sentenza è stata pertanto annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Lecce, rigettandosi il ricorso nel resto ed essendo disposta l’omissione delle generalità in caso di diffusione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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