Aggravante mafiosa delle armi: necessaria prova individualizzante (Cass. pen. Sez. V n. 7268 del 21.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’aggravante dell’essere l’associazione armata, prevista dall’art. 416-bis, quarto comma, cod. pen., non può essere affermata sulla base del mero notorio circa la dotazione di armi dei sodalizi mafiosi, né mediante presunzioni fondate sui legami familiari o sul ruolo endoassociativo dei singoli. Il giudice del rinvio deve accertare, con motivazione individualizzante, l’effettiva disponibilità delle armi e il loro uso per il conseguimento delle finalità del sodalizio nel periodo di partecipazione di ciascun concorrente. Quanto all’elemento soggettivo, l’aggravante è applicabile solo ai partecipi consapevoli del possesso delle armi da parte degli associati, oppure che ne siano rimasti ignari per colpa. Analogo rigore vale per la verifica dell’assorbimento tra l’intestazione fittizia e l’autoriciclaggio, quando le condotte riguardino il medesimo bene: la clausola di riserva dell’art. 512-bis cod. pen. impone di spiegare perché i fatti siano ontologicamente e cronologicamente distinti.
Il Fatto
La vicenda giunge alla Corte dopo un primo annullamento disposto dalla Sez. I n. 39489 del 2023, che aveva caducato la sentenza della Corte di appello di Napoli del 28 giugno 2022 con rinvio ad altra sezione. In quella sede il giudice di legittimità aveva censurato l’applicazione dell’aggravante delle armi, rilevando il ricorso al solo notorio e l’omessa valutazione in rapporto ai ruoli dei singoli imputati.
La Corte territoriale, decidendo in sede di rinvio con sentenza del 29 aprile 2024, ha escluso l’aggravante di cui al sesto comma dell’art. 416-bis cod. pen., confermando però quella del quarto comma per tutti i ricorrenti. Ha inoltre ritenuto assorbito il reato di intestazione fittizia di capo P in quello di capo Q, e i capi C, D, E, F, G e H nel capo I, rideterminando le pene. Contro tale decisione hanno proposto ricorso quattro imputati, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto il rapporto tra intestazione fittizia e autoriciclaggio, già oggetto del precedente annullamento. Il giudice del rinvio aveva liquidato la questione in una sola riga, nella parte dedicata al trattamento sanzionatorio, affermando che si tratta di condotte ontologicamente e cronologicamente differenti pur riguardando la medesima società. La Corte reputa apparente tale motivazione: essa non consente di comprendere l’iter logico della decisione, né spiega perché condotte aventi a oggetto lo stesso bene non debbano ricondursi alla clausola di riserva dell’art. 512-bis cod. pen.
Quanto all’aggravante delle armi, la Corte rileva che la sentenza impugnata ripropone il medesimo vizio già censurato in sede di annullamento. Essa fa ricorso al notorio per affermare che l’associazione armata è connaturata al sodalizio mafioso e presume la conoscenza della dotazione in capo agli associati. Nulla viene però indicato per dimostrare che le armi fossero effettivamente disponibili e utilizzate per le finalità del clan nel periodo oggetto di contestazione.
La Corte osserva che i delitti richiamati dalle pagine della sentenza di primo grado sono in massima parte antecedenti al 2011, mentre il reato associativo è contestato dall’aprile 2011, e che nel periodo rilevante non si fa riferimento a delitti commessi con l’uso delle armi. L’applicazione dell’aggravante non può quindi fondarsi su presunzioni costruite a partire dai legami familiari con il capo o dal ruolo di gestore degli affari economici del clan.
Il discorso vale a fortiori per il concorrente esterno, la cui conoscenza è stata desunta dal solo fatto di vivere e operare in un territorio controllato dalla cosca. La Corte ribadisce che l’aggravante è applicabile solo a chi sia consapevole del possesso delle armi o lo ignori per colpa, con obbligo di motivazione individualizzante per ciascun ricorrente. La sentenza impugnata è quindi annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli; l’accoglimento del primo motivo assorbe le ulteriori censure.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 416-bis c.p. – Associazioni di tipo mafioso anche straniere
- Art. 512-bis c.p. – Trasferimento fraudolento di valori