Traduzione dell’ordinanza cautelare all’estero e interesse a dedurre la nullità (Cass. pen. Sez. IV n. 11172 del 20.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza di custodia cautelare emessa nei confronti dell’indagato alloglotta, ove non venga tradotta dopo che sia emersa la sua mancata conoscenza della lingua italiana, è affetta da nullità ai sensi degli artt. 143 e 292 cod. proc. pen. Tuttavia, la nullità non può essere dedotta con la sola allegazione dell’omissione: il ricorrente deve indicare in concreto il pregiudizio illegittimo subito, in una prospettiva utilitaristica di rimozione dello svantaggio processuale o di conseguimento di un’utilità decisoria più vantaggiosa. Il principio di diritto delle Sezioni Unite n. 15069 del 2024 conserva la sua portata, ma va coordinato con l’interesse a ricorrere: quando la difesa sia stata compiutamente esercitata, il ricorso che non ne dimostri la lesione è inammissibile.

Il Fatto

Il Tribunale del riesame di Napoli, con ordinanza del 23.12.2024, ha rigettato il ricorso proposto ex art. 309 cod. proc. pen. dall’indagata avverso l’ordinanza cautelare con cui il Gip aveva applicato la custodia in carcere per il reato di cui all’art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309. I giudici del riesame hanno ritenuto sussistente il quadro indiziario e le esigenze cautelari di cui all’art. 274, lett. c), cod. proc. pen.

La difesa ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge in relazione agli artt. 143, 292 e 180 cod. proc. pen., contestando il rigetto dell’eccezione di nullità dell’ordinanza cautelare per omessa traduzione in lingua conosciuta dall’indagata. Il Tribunale aveva riconosciuto la qualità di soggetto alloglotta, ma aveva escluso la necessità della traduzione perché l’arrestata aveva partecipato all’udienza di convalida assistita da un interprete ed era venuta a conoscenza degli elementi di accusa a suo carico.

La Motivazione della Corte

La Sezione IV richiama anzitutto la giurisprudenza delle Sezioni Unite n. 15069 del 2024, secondo cui l’ordinanza cautelare emessa nei confronti dell’indagato alloglotta è affetta da nullità, ai sensi degli artt. 143 e 292 cod. proc. pen., se non tradotta una volta emersa la mancata conoscenza della lingua italiana; ove invece tale conoscenza non sia emersa, l’ordinanza resta valida finché non risulti la sua ignoranza, momento dal quale sorge l’obbligo di traduzione entro un congruo termine, a pena di nullità dell’intera sequenza degli atti.

La Corte osserva però che il Tribunale del riesame ha dato motivazione congrua ed esente dalla dedotta violazione di legge: il principio invocato dalla difesa è stato affermato con riferimento all’interrogatorio di garanzia, che segue l’esecuzione dell’ordinanza cautelare, e non all’ipotesi dell’interrogatorio in sede di convalida dell’arresto, che la precede. In quel contesto l’indagata è stata assistita da un interprete, ha appreso gli elementi a suo carico, ha reso la propria versione dei fatti e ha avuto lettura dell’ordinanza emessa dal Gip; ha poi proposto ritualmente ricorso al Tribunale del riesame tramite il difensore.

Il passaggio decisivo riguarda l’interesse a dedurre la nullità. La Corte ricorda come abbia ripetutamente affermato che chi deduce la nullità di un atto non può limitarsi alla mera allegazione, ma deve indicare in concreto l’interesse a ricorrere (Sez. U. n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj; Sez. II n. 33455 del 20/04/2023, Modellar; Sez. II n. 45013 del 28/11/2024, Gjetani; Sez. IV n. 33133 del 16/05/2024, Salaj). Nella stessa sentenza delle Sezioni Unite, al § 7 del considerato in diritto, si sottolinea che l’interesse sussiste se e in quanto il soggetto alloglotta abbia allegato di avere subito un pregiudizio illegittimo.

La nozione di pregiudizio illegittimo, secondo le Sezioni Unite n. 6624 del 27/10/2011, va ricostruita in prospettiva utilitaristica: nella finalità negativa di rimuovere lo svantaggio processuale derivante dalla decisione impugnata e in quella positiva del conseguimento di una decisione più vantaggiosa e logicamente coerente con il sistema normativo. La ricorrente non ha dimostrato alcun pregiudizio al proprio diritto di difesa, esercitato compiutamente con il ricorso al riesame, e sul punto il motivo è aspecifico: il ricorso è pertanto inammissibile, con condanna alle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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