Rinnovazione istruttoria in appello e sindacato di legittimità sul diniego (Cass. pen. Sez. 7 n. 13839 del 16.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il rigetto dell’istanza di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale in appello si sottrae al sindacato di legittimità quando la struttura argomentativa della motivazione della decisione di secondo grado si fonda su elementi sufficienti per una compiuta valutazione in ordine alla responsabilità. Il principio dell’oltre ogni ragionevole dubbio non può essere invocato nel giudizio di legittimità per valorizzare una ricostruzione alternativa del fatto proposta dalla difesa, se tale prospettazione è stata oggetto di puntuale e motivata disamina da parte del giudice di merito, che abbia individuato gli elementi di conferma dell’ipotesi accolta, facendo risultare la non razionalità del dubbio derivante dalla prospettazione alternativa, ove questo si fondi su un’ipotesi congetturale. In materia di dosimetria della pena, la graduazione rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che assolve all’obbligo motivazionale dando conto dell’impiego dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen. con espressioni quali “pena congrua” o “pena equa”, mentre una specifica e dettagliata spiegazione è necessaria solo quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media edittale.
Il Fatto
Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Salerno che lo ha condannato per il reato di cui all’art. 73, comma V, DPR 309/1990. Con due motivi di doglianza, la difesa ha lamentato violazione di legge, vizio di motivazione e travisamento della prova in relazione all’affermazione di responsabilità, censurando in particolare il diniego di rinnovazione istruttoria, nonché violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla dosimetria della pena.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha preliminarmente rammentato che il rigetto dell’istanza di rinnovazione istruttoria in appello si sottrae al sindacato di legittimità quando la motivazione della decisione di secondo grado si fonda su elementi sufficienti per una compiuta valutazione della responsabilità, richiamando il precedente di Sez. 6 – n. 2972 del 04/12/2020. Nel caso di specie, i giudici di merito hanno ritenuto non decisiva l’acquisizione della testimonianza dell’acquirente della droga, in considerazione delle dichiarazioni dell’operante di polizia giudiziaria che aveva assistito alla cessione dall’interno dell’auto e al successivo ritrovamento della sostanza stupefacente.
Quanto alla prospettazione difensiva, la Corte ha giudicato non manifestamente illogica la valutazione della Corte territoriale in merito alla circostanza, riferita dall’operante, dell’esito negativo della perquisizione del bauletto del motorino, essendo del tutto ipotetico, e smentito dai fatti, l’assunto che l’acquirente potesse detenere autonomamente la droga. Sul punto, è stato richiamato il principio per cui la condanna può essere pronunciata solo se l’imputato risulti colpevole oltre ogni ragionevole dubbio, ma tale principio non può essere utilizzato in sede di legittimità per rendere decisiva una ricostruzione alternativa emersa su segnalazione della difesa, ove questa sia stata oggetto di puntuale e motivata disamina, citando Sez. 1, n. 53512 del 17 luglio 2014 e Sez. 4, n. 22257 del 25 marzo 2014.
In relazione al trattamento sanzionatorio, la Corte ha ritenuto la motivazione dei giudici di merito esaustiva, congrua e non manifestamente illogica, ribadendo che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito. È stato evidenziato come, per assolvere all’obbligo motivazionale, sia sufficiente dare conto dell’impiego dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen. con espressioni quali “pena congrua”, “pena equa” o “congruo aumento”, mentre una specifica spiegazione è necessaria solo quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media edittale, richiamando Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017 e Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009. Nel caso concreto, la pena finale è risultata ampiamente al di sotto del medio edittale.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile. Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, in conformità alla sentenza della Corte Cost. n. 186 del 13.06.2000.
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Nota della Redazione
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