Recidiva reiterata rileva solo se accertata prima dei reati (Cass. pen. Sez. I n. 29729 del 05.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il limite minimo di aumento per la continuazione, pari a un terzo della pena stabilita per il reato più grave ai sensi dell’art. 81, comma quarto, cod. pen., si applica soltanto quando l’imputato sia stato ritenuto recidivo reiterato con sentenza definitiva emessa anteriormente alla commissione dei reati per i quali si procede. Esso non opera quando la recidiva reiterata sia riferita agli stessi reati uniti dal vincolo della continuazione del cui trattamento sanzionatorio si discute. Il giudice dell’esecuzione, nel rideterminare la pena per continuazione, non può quindi applicare l’aumento di un terzo fondandolo su una recidiva non accertata con pronuncia irrevocabile anteriore ai fatti. In tema di notificazioni, la nullità dell’avviso di udienza trasmesso a indirizzo di posta elettronica certificata errato è sanata dal raggiungimento dello scopo, ove il destinatario abbia avuto piena conoscenza dell’atto e non abbia allegato uno specifico pregiudizio al diritto di difesa, secondo il criterio generale desumibile dall’art. 184, comma 1, cod. proc. pen.

Il Fatto

Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha ritenuto la continuazione tra più reati in materia di stupefacenti giudicati con due sentenze dello stesso Tribunale, divenute irrevocabili. La pena è stata rideterminata in anni due, mesi tre e giorni dieci di reclusione, oltre a euro 3.800,00 di multa, aumentando di un terzo la sanzione più grave in ragione della recidiva reiterata applicata al condannato.

Avverso l’ordinanza il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione: il Tribunale avrebbe erroneamente riconosciuto la condizione di recidivo reiterato, mentre il giudice della cognizione, con una delle due sentenze, aveva escluso l’aggravante della recidiva, contestata nella forma specifica. Con memoria successiva il difensore ha eccepito la nullità della notifica dell’avviso di udienza, eseguita all’indirizzo di posta elettronica certificata di altro professionista omonimo.

La Motivazione della Corte

La Corte respinge anzitutto l’eccezione di nullità. Dopo il deposito della memoria, la notifica dell’avviso di udienza è stata rinnovata all’indirizzo di posta elettronica certificata del professionista, nel rispetto del termine di cui all’art. 610, comma 5, primo periodo, cod. proc. pen., sicché il contraddittorio risulta regolarmente instaurato.

Sul punto i giudici di legittimità ritengono in ogni caso che la nullità eccepita fosse già sanata in ossequio al principio del raggiungimento dello scopo, sancito dall’art. 156, terzo comma, cod. proc. civ. e valorizzato come criterio generale di sanatoria, operante anche nel processo penale, da Sez. U. n. 1626 del 24/09/2020, dep. 2021, Bottari. Nella specie il difensore, nella stessa memoria con cui ha sollevato l’eccezione, non ha enucleato uno specifico pregiudizio al diritto di difesa, ammettendo implicitamente che l’avviso avesse raggiunto lo scopo.

Nel merito i due motivi, esaminati congiuntamente, sono fondati. Il principio di diritto è che il limite minimo di aumento per la continuazione, pari a un terzo della pena del reato più grave, previsto dall’art. 81, comma quarto, cod. pen., trova applicazione solo se l’imputato sia stato ritenuto recidivo reiterato con sentenza definitiva anteriore alla commissione dei reati, e non quando la recidiva reiterata riguardi gli stessi reati uniti dal vincolo della continuazione. La Corte richiama sul punto Sez. 1, n. 18773 del 26/03/2013, De Luca e le conformi Sez. 1, n. 32625 del 02/07/2009, Delfino, Sez. 1, n. 17928 del 22/04/2010, Caniello, Sez. 4, n. 22545 del 13/09/2018, dep. 2019, Dal Pan e Sez. 1, n. 26250 del 08/05/2024, Mouhim.

Occorre quindi verificare la data di commissione dei reati e stabilire se a quella data l’autore fosse già stato dichiarato recidivo reiterato con pronuncia irrevocabile. Nel caso esaminato dall’ordinanza impugnata tale circostanza non risulta: con riferimento a una delle due sentenze di condanna, il giudice della cognizione aveva escluso la recidiva contestata nella forma specifica. L’annullamento consegue sul solo punto dell’entità della pena, con rinvio al Tribunale di Roma in diversa persona fisica, in conformità a Corte cost. n. 183 del 2013.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *