Revoca dell’affidamento terapeutico e discrezionalità del tribunale di sorveglianza (Cass. pen. Sez. I n. 29728 del 05.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
La revoca dell’affidamento in prova al servizio sociale, ai sensi dell’art. 47, comma 11, Ord. pen., non consegue alla pura e semplice violazione della legge o delle prescrizioni, ma richiede che il giudice accerti in concreto che il comportamento tenuto dal beneficiario sia incompatibile con la prosecuzione della prova. Il giudizio è rimesso alla discrezionalità del tribunale di sorveglianza, che ha l’obbligo di giustificare l’uso del potere con motivazione adeguata. La medesima disciplina si applica alla revoca dell’affidamento terapeutico, poiché l’art. 94, comma 6, d.P.R. n. 309/1990 rinvia, per quanto non diversamente disposto, alla legge n. 354/1975. Il controllo di legittimità non può risolversi in una nuova valutazione delle emergenze processuali.

Il Fatto

Il Tribunale di sorveglianza di Milano, con ordinanza dell’11 febbraio 2026, ha revocato nei confronti del condannato la misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale, nella forma dell’affidamento terapeutico, con decorrenza dalla data della sospensione disposta dal Magistrato di sorveglianza.

Il condannato era stato ammesso il 22 maggio 2025 al trattamento presso una struttura comunitaria. Secondo l’accusa, si era reso responsabile di gravi comportamenti e ripetute violazioni, che avevano indotto il Magistrato di sorveglianza, il 16 gennaio 2026, a sospendere in via provvisoria la misura e a rimettere la decisione al Tribunale. La difesa ha impugnato la revoca per cassazione con due motivi, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.

La Motivazione della Corte

Il ricorso non è stato accolto. La Corte muove dall’art. 47, comma 11, Ord. pen., che consente la revoca quando il beneficiario tenga un comportamento contrario alla legge o alle prescrizioni e incompatibile con la prosecuzione della prova.

La revoca non è dunque rapportata alla sola violazione, ma alla circostanza che il giudice, nel suo apprezzamento di fatto, ritenga che le trasgressioni costituiscano in concreto un fatto incompatibile con la prosecuzione della misura. Il giudizio resta rimesso alla discrezionalità del tribunale di sorveglianza, con il solo obbligo di motivazione adeguata. Sul punto la Corte richiama Sez. I n. 13376 del 2019 e Sez. I n. 104 del 2025, dep. 2026.

Il Collegio chiarisce poi che la disciplina trova applicazione anche alla revoca dell’affidamento terapeutico: l’art. 94, comma 6, d.P.R. n. 309/1990 rinvia, per quanto non diversamente disposto, alla legge n. 354/1975 e successive modificazioni.

Nel caso concreto l’ordinanza impugnata resiste alle censure. Il Tribunale ha valutato la più recente trasgressione — l’inflizione di una testata al volto di altro ospite della comunità — nel quadro di una pluralità di violazioni alle regole comunitarie, individuate senza incertezze nella relazione allegata al ricorso: un’aggressione verbale a un operatore, l’allontanamento non autorizzato dalla struttura con manifestazione della volontà di fare rientro in carcere, minacce e sputi ad altro ospite. Da qui la conclusione per la sopravvenuta inidoneità del trattamento terapeutico.

Il ricorrente non contesta specificamente i contegni trasgressivi segnalati, ma censura il giudizio di incompatibilità con il percorso intrapreso, invocando una nuova valutazione delle emergenze processuali in senso favorevole al condannato: valutazione non consentita in sede di legittimità. La Corte richiama altresì la revoca della disponibilità all’accoglienza da parte della struttura e l’impraticabilità di soluzioni alternative. Il rigetto comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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