Esigenze cautelari e decorso del tempo nella revoca della custodia (Cass. pen. Sez. VI n. 29732 del 05.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di appello avverso l’ordinanza che ha rigettato la richiesta di revoca o sostituzione di una misura cautelare personale, il tribunale non riesamina la sussistenza delle condizioni legittimanti il provvedimento, ma controlla che l’ordinanza sia giuridicamente corretta e adeguatamente motivata in ordine a eventuali fatti nuovi, preesistenti o sopravvenuti, idonei a modificare la valutazione degli elementi di prova o delle esigenze cautelari. L’attenuazione o l’esclusione di tali esigenze non può desumersi dal solo decorso del tempo, perché tale circostanza rileva ai sensi dell’art. 292, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. per il giudice che emette l’ordinanza di custodia cautelare, ma non ai fini della revoca o sostituzione della misura. Il diverso trattamento cautelare riservato a un coindagato non è di per sé significativo quando riposa sulla diversità delle contestazioni e dei ruoli.
Il Fatto
Il ricorrente è sottoposto a custodia cautelare in carcere per reati in materia di stupefacenti contestati ai sensi degli artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309/1990. La difesa chiede la sostituzione della misura con gli arresti domiciliari con dispositivo elettronico di controllo, valorizzando il lungo tempo trascorso dall’applicazione della misura, la leale condotta processuale, il reinserimento familiare e lavorativo, i contenuti dell’esame dell’imputato e di una testimonianza dibattimentale e il parere favorevole del pubblico ministero procedente.
Il Tribunale di Milano rigetta la richiesta; il Tribunale del riesame, in sede di appello dell’imputato, conferma il provvedimento richiamando il giudicato cautelare formatosi sull’ordinanza emessa in riesame e la persistenza delle esigenze cautelari. La difesa ricorre per mancanza di motivazione sulla rivalutazione delle esigenze cautelari.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla delimitazione del sindacato del tribunale in sede di appello cautelare. Il giudice non deve riesaminare le condizioni legittimanti la misura, ma limitarsi a verificare la correttezza giuridica e la sufficienza della motivazione rispetto a fatti nuovi che possano incidere sulla valutazione degli elementi di prova o delle esigenze cautelari. Il principio è ribadito richiamando Sez. VI n. 45826 del 27.10.2021, Sez. II n. 18130 del 13.04.2016 e Sez. III n. 43112 del 07.04.2015.
Su questa base la Corte rileva che il tribunale ha considerato intervenuto il giudicato cautelare e ha valutato gli elementi addotti dalla difesa come non idonei a giustificare revoca o sostituzione. Il quadro indiziario valorizza i legami anche familiari tra i membri dell’associazione, la presenza del ricorrente nella base operativa del sodalizio e l’ammissione di responsabilità limitata a quanto già emerso dalle indagini. L’abitazione proposta per gli arresti domiciliari era già quella occupata dall’imputato all’epoca dei fatti.
Il pericolo di recidiva è ritenuto intenso per i forti legami con gli associati, per i notevoli guadagni derivanti dall’attività delittuosa e per la professionalità criminale dimostrata, desunta anche dalla prosecuzione dell’attività dopo alcuni arresti. La discontinuità dell’attività lavorativa e il coinvolgimento dei familiari nella vicenda criminale rendono i divieti di comunicazione facilmente aggirabili, così che gli arresti domiciliari, pur con strumenti elettronici, non salvaguarderebbero le esigenze cautelari.
La Corte esclude poi che l’attenuazione delle esigenze cautelari possa desumersi dal solo decorso del tempo, richiamando Sez. V n. 39792 del 29.05.2017, Sez. II n. 47120 del 04.11.2021 e Sez. II n. 12807 del 19.02.2020. Tale circostanza opera ai sensi dell’art. 292, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. per il giudice che adotta la misura, non per il giudice della revoca o sostituzione.
Quanto al diverso trattamento cautelare riservato a una coindagata, il tribunale ha valorizzato la diversità delle contestazioni e dei ruoli, esecutivo quello della donna e di primaria importanza quello del ricorrente. Di qui la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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