Violenza sessuale di minore gravità: ammessa la pena sostitutiva nel patteggiamento, non opera la preclusione dell’art. 4-bis (Cass. pen. 109/2026)

Corte di Cassazione, Sez. III penale, sentenza n. 109/2026 (camera di consiglio del 2 dicembre 2025, dep. 2 gennaio 2026, R.G.N. 31781/2025) — Presidente Aldo Aceto, Relatore Giovanni Giorgianni

Il principio di diritto

La preclusione alla sostituzione della pena detentiva prevista dall’art. 59, comma 1, lett. d), l. n. 689/1981 per gli imputati dei reati di cui all’art. 4-bis dell’ordinamento penitenziario non opera, quanto al delitto di violenza sessuale (art. 609-bis cod. pen.), quando sia riconosciuta la circostanza attenuante della minore gravità del fatto (art. 609-bis, comma 3, cod. pen.), che rende inoperante il regime ostativo dell’art. 4-bis l. n. 354/1975; è quindi legittima, anche nel patteggiamento, la sostituzione della pena detentiva breve con il lavoro di pubblica utilità sostitutivo.

Il fatto

Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Piacenza, su richiesta delle parti e riconosciute la circostanza attenuante della minore gravità del fatto (art. 609-bis, comma 3, cod. pen.) e le attenuanti generiche, applicava all’imputato la pena di undici mesi di reclusione per il reato di violenza sessuale (art. 609-bis cod. pen.), sostituita con il lavoro di pubblica utilità sostitutivo (art. 20-bis cod. pen.). Il Procuratore generale presso la Corte d’appello di Bologna ricorreva per cassazione, deducendo l’illegalità della pena: la sostituzione sarebbe preclusa dall’art. 59, comma 1, lett. d), l. n. 689/1981, perché il reato è compreso nel catalogo dell’art. 4-bis ord. pen.

La motivazione

Il ricorso è infondato. La Corte ricorda che, nel patteggiamento, la richiesta di pena sostitutiva è congiunta e non alternativa a quella di pena, e il ricorso ex art. 448, comma 2-bis, c.p.p. è ammesso solo per l’illegalità della pena (Sez. 2, n. 31488/2023, Terlizzi). Nel merito, l’art. 59, comma 1, lett. d), l. n. 689/1981 preclude la sostituzione per gli imputati dei reati di cui all’art. 4-bis ord. pen., la cui ratio è la presunzione di pericolosità superabile solo con accertamenti riservati di regola alla fase esecutiva. Tuttavia, come chiarito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 139/2025, il delitto di violenza sessuale è collocato tra i reati di “terza fascia” (comma 1-quater dell’art. 4-bis), il cui ultimo periodo esclude l’operatività del regime ostativo quando sia applicata la circostanza attenuante della minore gravità del fatto. Poiché nel caso di specie tale attenuante è stata riconosciuta, la preclusione non opera e la sostituzione della pena detentiva breve con il lavoro di pubblica utilità è legittima.

Implicazioni pratiche

Per il penalista: quando alla violenza sessuale è riconosciuta l’attenuante della minore gravità del fatto (art. 609-bis, comma 3, cod. pen.), viene meno l’effetto ostativo dell’art. 4-bis ord. pen. e diventa possibile — anche in sede di patteggiamento — sostituire la pena detentiva breve con una pena sostitutiva come il lavoro di pubblica utilità. È un punto da presidiare nella costruzione dell’accordo di pena: la richiesta di sostituzione è parte inscindibile del patto, e il giudice deve controllarne l’ammissibilità. Il principio si salda con Corte cost. n. 139/2025, che ha ritenuto legittima la preclusione generale ma ne ha confermato la non operatività nell’ipotesi attenuata.

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