Prescrizione e improcedibilità nel processo penale dopo la riforma Cartabia (Cass. pen. Sez. III n. 29764 del 05.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il corso della prescrizione del reato cessa definitivamente con la pronuncia della sentenza di primo grado, per effetto dell’art. 161-bis cod. pen. introdotto dalla legge n. 134/2021, con riferimento ai reati commessi a far data dal 1° gennaio 2020. Per tali reati la mancata definizione del giudizio di appello o di cassazione nei termini, rispettivamente, di due anni e di un anno decorrenti dal novantesimo giorno successivo alla scadenza del termine di deposito della motivazione, determina l’improcedibilità dell’azione penale ai sensi dell’art. 344-bis cod. proc. pen. È inammissibile, perché generica, la deduzione difensiva che, per la prima volta in cassazione, invochi una data di consumazione del reato diversa e anteriore a quella contestata, senza allegare elementi di riscontro.

Il Fatto

La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 28/10/2025, ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Torre Annunziata per reati edilizi e paesaggistici, contestati per la realizzazione di un parcheggio per camion in zona agricola e sottoposta a vincolo, in assenza di permesso di costruire, autorizzazione paesaggistica e autorizzazione sismica.

L’imputato ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi: violazione dell’art. 192 cod. proc. pen. e vizio di motivazione per travisamento della prova; omessa applicazione dell’art. 157 cod. pen., per non aver i giudici di merito dichiarato la prescrizione dei reati, che sarebbero stati commessi in epoca antecedente e prossima all’immissione nel possesso del fondo.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è dichiarato inammissibile. La Corte ribadisce che il giudice di legittimità è giudice della motivazione e non della decisione, come si desume dalla lettura sistematica degli artt. 606 e 619 cod. proc. pen., ed è esclusa ogni rivalutazione del compendio probatorio. La sentenza impugnata ha fornito motivazione logica e coerente, fondata su un apprezzamento di fatto insindacabile.

Il ricorrente, dietro la formale denuncia di violazione di legge, chiede in realtà una rivisitazione delle risultanze processuali non consentita in sede di legittimità. La Corte richiama il principio per cui, anche dopo le modifiche dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. introdotte dalla legge n. 46/2006, non è consentito dedurre il travisamento del fatto, né operare una rilettura degli elementi posti a fondamento della decisione o adottare nuovi parametri di ricostruzione e valutazione.

Il secondo motivo è dichiarato manifestamente infondato. I giudici di merito, in aderenza al dato temporale indicato in imputazione, hanno ritenuto che le opere fossero state realizzate in epoca prossima all’accertamento. La Corte ricostruisce l’evoluzione normativa: l’art. 159, comma 2, cod. pen., come riformulato dalla legge n. 3/2019, aveva introdotto dal 1° gennaio 2020 la sospensione del corso della prescrizione dalla pronuncia della sentenza di primo grado fino all’esecutività; tale disposizione è stata abrogata dall’art. 2, comma 1, lett. a), legge n. 134/2021, che ha introdotto l’art. 161-bis cod. pen., a norma del quale il corso della prescrizione cessa definitivamente con la sentenza di primo grado.

La stessa legge ha previsto, per i reati commessi dal 1° gennaio 2020, l’improcedibilità dell’azione penale in caso di mancata definizione del giudizio di appello e di cassazione entro i termini di due anni e di un anno. Nella specie i reati sono stati accertati e la sentenza di primo grado ha fatto cessare definitivamente il corso della prescrizione; l’improcedibilità opererebbe solo allo scadere del termine biennale. La deduzione difensiva che invoca una data di consumazione diversa e antecedente è inammissibile perché generica: grava sull’imputato l’onere di allegare gli elementi dai quali desumere la diversa data di decorrenza del termine, essendo precluso in sede di legittimità ogni accertamento di merito.

Consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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