Demolizione opere abusive demaniali solo su condanna (Cass. pen. Sez. III n. 40099 del 15.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice penale non può ordinare la demolizione delle opere abusive e la rimessione in pristino dello stato dei luoghi quando il reato sia estinto per oblazione e manchi una condanna. Tale potere non è previsto dal codice della navigazione, che attribuisce al capo compartimento la competenza a disporre la rimessione in pristino. L’ordine di demolizione e di trasmissione della sentenza alla Regione e al Comune, adottato in carenza di potere, è illegittimo e va annullato anche d’ufficio.

Il Fatto

Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Forlì aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti dell’imputato per il reato di cui agli artt. 55 e 1161 cod. nav., essendo il reato estinto per oblazione. Con la stessa sentenza, il giudice aveva ordinato la demolizione delle opere abusive e il ripristino dello stato dei luoghi a spese dell’imputato, nonché la trasmissione di copia della sentenza alla Regione e al Comune. Avverso tale decisione, l’imputato proponeva ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha ritenuto fondati e assorbenti i primi due motivi di ricorso. Ha osservato che l’art. 181 cod. nav., richiamato dal giudice di merito a fondamento delle statuizioni accessorie, disciplina il rilascio delle spedizioni e non ha alcuna attinenza con le innovazioni non autorizzate in prossimità del demanio marittimo. La norma, quindi, non prevede affatto il potere di ordinare la demolizione di opere abusive.

La Corte ha richiamato il principio per cui, in materia di costruzioni realizzate su spazio demaniale marittimo in difetto di autorizzazione, il giudice non può disporre la demolizione con la sentenza di condanna, mancando nel codice della navigazione una disposizione analoga all’art. 31 d.P.R. n. 380/2001. Tale potere, inoltre, è riservato alla pubblica amministrazione, e in particolare al capo compartimento ai sensi dell’art. 54 cod. nav..

La Corte ha precisato che l’ordine di demolizione e di rimessione in pristino è illegittimo anche quando l’interessato abbia dedotto l’illegittimità del provvedimento con il ricorso, seppur per un motivo diverso. Nel caso di specie, l’assenza di una condanna, essendo il reato estinto per oblazione, rendeva ancor più evidente la carenza di potere del giudice. Parimenti illegittimo è stato ritenuto l’ordine di trasmissione della sentenza alla Regione e al Comune, trattandosi di statuizione non prevista dalla legge.

La Corte ha quindi annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni accessorie, eliminando l’ordine di demolizione, di rimessione in pristino e di trasmissione della sentenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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