Confisca di prevenzione e posizione del terzo intestatario fittizio (Cass. pen. Sez. 5 n. 14557 del 21.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure di prevenzione patrimoniali, il terzo che si assuma intestatario fittizio del bene oggetto di confisca è legittimato a intervenire nel procedimento esclusivamente per rivendicare la propria qualità di titolare effettivo, dimostrando, con elementi fattuali diretti e immediati, la non fittizietà dell’intestazione e la disponibilità esclusiva del bene. È, pertanto, inammissibile il ricorso del terzo che contesti i presupposti applicativi della misura o deduca il difetto di proporzionalità della confisca in relazione alla propria posizione, atteso che la misura ha natura ripristinatoria e non punitiva, essendo volta a rimuovere dal circuito economico legale i beni di sospetta origine illecita, a prescindere dalla titolarità formale. Il rapporto di proporzionalità della confisca rispetto all’interesse pubblico è insito nel sistema e si misura, nel caso concreto, esclusivamente con riguardo al rapporto tra profitti illeciti e valore dei beni confiscati, non già rispetto alla posizione del terzo intestatario. Sul piano probatorio, grava sull’accusa l’onere di dimostrare la fittizietà dell’intestazione sulla base di elementi gravi, precisi e concordanti, mentre il terzo ha un onere di allegazione volto a confutare la tesi accusatoria, il cui ambito deve essere interpretato nel modo più ampio possibile, senza limitazioni allorché l’indicazione probatoria sia volta a contestare le circostanze indotte dall’accusa che riverberano sul fatto costitutivo del diritto fatto valere.
Il Fatto
La Corte d’appello di Bologna confermava il decreto di applicazione della misura di prevenzione patrimoniale della confisca di quote di beni immobili formalmente intestati alla moglie del proposto, ritenuta intestataria fittizia. Nei confronti del proposto era già stata disposta in via definitiva, per la sua pericolosità generica, la confisca delle quote a lui direttamente intestate del medesimo compendio immobiliare, unitamente alla misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, nel frattempo cessata.
Avverso il decreto confermativo proponevano ricorso per cassazione sia il proposto sia la moglie, quale terza interessata. Il primo deduceva il mancato accertamento dell’attualità della pericolosità, l’elusione del giudicato patrimoniale, l’insussistenza della disponibilità indiretta e il difetto del nesso causale; la seconda, invece, lamentava l’apparenza della motivazione sulla propria posizione e la violazione del diritto di proprietà e del principio di proporzionalità, per essere stata applicata una misura ablativa anche nei confronti di un soggetto estraneo all’attività illecita.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente dichiarato inammissibile il ricorso del proposto, rilevando come la confisca di beni formalmente intestati al terzo prescinda dal requisito della pericolosità attuale, essendo necessario e sufficiente che la pericolosità sia accertata con riferimento all’epoca dell’acquisto dei beni. Ha inoltre evidenziato la carenza di interesse del proposto che, come nel caso di specie, contesti l’insussistenza del rapporto fiduciario e la propria disponibilità dei beni, poiché una siffatta allegazione si risolve nella negazione della titolarità effettiva, senza prospettare un interesse proprio all’ottenimento di una pronuncia che accerti la mancanza delle condizioni legittimanti la misura.
Quanto al dedotto ne bis in idem, la Corte ha escluso ogni violazione, trattandosi di confisca di quote di proprietà diverse da quelle già oggetto del precedente giudicato e per le quali non era mai stata avanzata alcuna richiesta ablatoria. La rinnovata valutazione dei presupposti della misura, lungi dall’integrarsi in una elusione del giudicato, si è resa necessaria per giudicare la posizione del terzo interessato, rimasto estraneo al primo procedimento.
Con riferimento al ricorso della terza interessata, la Corte ha richiamato il principio affermato dalle Sezioni Unite Putignano, secondo cui il terzo intestatario fittizio può rivendicare esclusivamente l’effettiva titolarità dei beni, senza poter prospettare l’insussistenza dei presupposti applicativi della misura, deducibile soltanto dal proposto. Ha inoltre precisato che la confisca di prevenzione ha natura ripristinatoria e non punitiva, sicché alcuna differenziazione può operarsi sul piano della proporzionalità del sacrificio in favore del terzo intestatario fittizio, atteso che, una volta accertata la fittizietà, il bene è da ritenere del proposto.
La Corte ha, infine, rimarcato che, pur gravando sull’accusa l’onere di provare la fittizietà dell’intestazione e la disponibilità effettiva dei beni in capo al proposto, il terzo ha un onere di allegazione che consiste nel confutare la tesi accusatoria, indicando elementi fattuali che dimostrino la propria titolarità e l’esclusiva disponibilità del bene. Nel caso di specie, le censure della ricorrente sono risultate generiche e prive di un effettivo confronto con la motivazione del provvedimento impugnato, che aveva ampiamente dimostrato l’incapacità reddituale della terza e la riferibilità economica dei beni al solo proposto.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.