Agevolazione mafiosa e metodo mafioso aggravanti limiti sindacato legittimità (Cass. pen. Sez. 2 n. 846 del 09.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di legittimità in materia di misure cautelari personali, l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. e delle esigenze cautelari ex art. 274 cod. proc. pen. è rilevabile solo se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o nella mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato. È inammissibile la censura che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolve nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito. L’aggravante del metodo mafioso di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. ha natura oggettiva e si riferisce alle modalità della condotta, potendosi manifestare anche in forme non apertamente minacciose, purché idonee a evocare la forza intimidatrice dell’organizzazione. L’aggravante dell’agevolazione mafiosa ha natura soggettiva, richiede il dolo intenzionale e si applica al concorrente consapevole dell’altrui finalità mafiosa, pur non animato dallo scopo di favorire l’associazione.
Il Fatto
Il Tribunale per il riesame di Salerno rigettava l’appello proposto ex art. 310 cod. proc. pen. avverso l’ordinanza del G.i.p. che aveva respinto la richiesta di revoca o sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari. Il procedimento riguardava due delitti di concorso in usura aggravata ed estorsione in concorso, aggravati dal metodo e dalle finalità di agevolazione mafiosa, commessi tra il 2023 e il 2024. L’indagato proponeva ricorso per cassazione, deducendo vizi di motivazione in ordine alla gravità indiziaria, alla presunzione di adeguatezza della misura e alla configurabilità delle aggravanti contestate.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, in quanto sostenuto da motivi aspecifici e comunque non deducibili nel giudizio di legittimità. I motivi proposti dal ricorrente sollecitavano una rinnovata valutazione della gravità indiziaria, prospettando una lettura alternativa degli accadimenti che si risolve in un’inammissibile richiesta di riesame del merito. La difesa, pur investendo formalmente la motivazione, ha di fatto chiesto alla Corte una diversa ricostruzione dei fatti, già esaminati e argomentati dal Tribunale del riesame.
La Corte ha ribadito il perimetro del sindacato di legittimità in materia cautelare, richiamando il principio delle Sezioni Unite n. 11 del 22/03/2000, secondo cui alla Corte spetta verificare la congruità della motivazione rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie, senza poter procedere a una rivalutazione del merito. Il Tribunale aveva correttamente valutato il quadro indiziario, rilevando la piena consapevolezza dell’indagato di fornire un contributo agevolativo al contesto illecito, operando con un metodo impositivo che sfruttava il “peso” criminale sul territorio.
Quanto all’aggravante del metodo mafioso, la Corte ne ha confermato la natura di aggravante ad effetto speciale di carattere oggettivo, riferita alle modalità della condotta e non alle caratteristiche soggettive dell’agente. Essa può manifestarsi anche in forme non apertamente minacciose, purché idonee a evocare l’autorità e la forza intimidatrice dell’organizzazione di riferimento. I toni pacati utilizzati dall’indagato non escludono la valenza intimidatoria della condotta, che richiamava in modo percepibile la forza del clan di appartenenza dell’istigatore.
Con riferimento all’aggravante dell’agevolazione mafiosa, la Corte ha applicato il principio affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 5848 del 2020, secondo cui tale aggravante ha natura soggettiva e richiede il dolo intenzionale, applicandosi al concorrente che, pur non animato dallo scopo di favorire l’associazione, sia consapevole dell’altrui finalità mafiosa. Nel caso di specie, l’indagato aveva piena consapevolezza delle finalità estorsive perseguite e della natura usuraria del debito da riscuotere, ponendosi in una condotta stabilmente funzionale agli scopi del clan.
Il Tribunale aveva inoltre escluso la vincibilità della presunzione di adeguatezza di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., non essendo emersi elementi di novità concreti. La condotta dell’indagato, che aveva reiteratamente comunicato con il soggetto detenuto favorendone l’uso illecito di dispositivi elettronici, è stata ritenuta ostativa all’adozione di misure meno afflittive, dimostrando la persistenza del vincolo con l’ambiente criminale di riferimento.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.