Improcedibile il giudizio di conto per difetto di legittimazione passiva dell’agente contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 39 del 11.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto, la declaratoria di illegittimità costituzionale della disposizione regionale che qualifica come agenti contabili gli amministratori e i sindaci delle società a partecipazione regionale determina il difetto di legittimazione passiva del convenuto. La qualità di agente contabile presuppone il maneggio dei beni oggetto del conto: per le partecipazioni societarie essa spetta ai soggetti dell’ente proprietario che hanno la disponibilità dei diritti di socio. Non è configurabile la figura dell’agente contabile di fatto in capo a chi non abbia tale disponibilità. Il giudizio va pertanto dichiarato improcedibile.

Il Fatto

Il magistrato istruttore proponeva al Presidente della Sezione la dichiarazione di improcedibilità della gestione dell’agente contabile, rendicontata sul conto giudiziale relativo all’esercizio 2021. Il conto era stato presentato in qualità di consegnatario delle quote di partecipazione della Regione Calabria in una società a partecipazione regionale.

La relazione istruttoria rilevava due profili di irregolarità: l’assenza di una valida parifica, per difetto di sottoscrizione digitale della dicitura di conformità apposta sul decreto dirigenziale, e il difetto della qualifica di agente contabile in capo al convenuto, alla luce della pronuncia della Corte costituzionale n. 59/2024. Fissata l’udienza di discussione, nessuno comparve per il convenuto e per l’amministrazione; il Pubblico Ministero concluse per l’improcedibilità.

La Motivazione della Corte

Sul primo profilo, il Collegio prende atto dell’assenza di un valido atto di parifica. Solo il deposito del conto giudiziale parificato costituisce l’agente dell’amministrazione in giudizio, a norma dell’art. 140, comma 3, c.g.c.. Ai sensi dell’art. 618 r.d. n. 827/1924, la dichiarazione che certifica la concordanza dei conti con le scritture dell’amministrazione è elemento imprescindibile per il deposito del conto e per il suo esame giudiziale.

Quanto alla qualifica soggettiva, dagli accertamenti istruttori risulta che il convenuto, nell’esercizio oggetto di verifica, rivestiva la carica di amministratore unico della società. La relativa qualificazione come agente contabile discendeva dall’art. 8 della legge della Regione Calabria n. 22/2007, dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte costituzionale n. 59/2024 per contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost..

La Corte ricostruisce il principio violato. La norma regionale individuava come agenti contabili soggetti privi della disponibilità delle partecipazioni regionali, e anzi portatori di un conflitto di interesse in quanto componenti degli organi di amministrazione delle società. Essa contrastava con la legislazione statale, che individua l’agente contabile nel soggetto che ha il maneggio dei beni oggetto del conto. Per le partecipazioni societarie, tali soggetti sono quelli appartenenti all’ente proprietario che hanno la disponibilità dei diritti di socio, come si desume dall’art. 20, lettera c), dagli artt. 29 e 32 e dall’art. 178 r.d. n. 827/1924, dall’art. 9, comma 2, d.lgs. n. 175/2016 e dall’art. 137 c.g.c..

La intervenuta declaratoria di incostituzionalità non consente più di affermare la qualità di agente contabile ex lege del convenuto, quale amministratore unico e consegnatario delle quote. Né può ritenersi che egli sia agente contabile di fatto, non avendo il maneggio sopra descritto. Difettando la legittimazione passiva, il giudizio è dichiarato improcedibile. La Corte precisa che tale declaratoria non definisce il giudizio sulla regolarità delle gestioni: i conti dovranno essere resi dal soggetto che ha avuto l’effettivo maneggio delle partecipazioni nel 2021, con onere dell’amministrazione regionale di garantire l’adempimento della disciplina degli artt. 137 e seguenti c.g.c., ferme restando le competenze della Procura erariale.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese, in ragione della natura officiosa del giudizio, della definizione su questioni pregiudiziali e della mancata costituzione delle parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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