Improcedibile il giudizio di conto per difetto di legittimazione dell’agente contabile regionale (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 41 del 11.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto, la legittimazione passiva dell’agente contabile dipende dal maneggio dei beni oggetto del conto e, per le partecipazioni societarie, dalla disponibilità dei diritti di socio in capo all’ente proprietario. La dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma regionale che qualificava come agenti contabili i componenti degli organi di amministrazione e dei collegi sindacali delle società a partecipazione regionale elimina la qualità di agente contabile ex lege. Non è configurabile la qualifica di agente contabile di fatto in capo a chi non abbia il maneggio delle partecipazioni. Ne consegue la declaratoria di improcedibilità del giudizio per difetto di legittimazione passiva, con obbligo dell’amministrazione di far rendere il conto dal soggetto effettivamente legittimato.
Il Fatto
Con relazione n. 87/2025, il magistrato istruttore proponeva al Presidente della Sezione la dichiarazione di improcedibilità della gestione di un agente contabile, rendicontata sul conto giudiziale relativo all’esercizio 2021. Il conto era stato presentato dal consegnatario delle quote di partecipazione della Regione Calabria in una società per azioni a partecipazione regionale.
La relazione segnalava irregolarità nella parifica della gestione e contestava l’assenza della qualifica di agente contabile alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 59/2024. Fissata l’udienza di discussione, l’agente e il pubblico ministero concludevano per la declaratoria di improcedibilità.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto la prima contestazione, rilevando l’assenza di un valido atto di parifica. Solo il deposito del conto giudiziale parificato costituisce l’agente dell’amministrazione in giudizio a norma dell’articolo 140, comma 3 del c.g.c.; ai sensi dell’art. 618 del R.D. n. 827/1924, la dichiarazione di concordanza dei conti con le scritture dell’amministrazione è elemento imprescindibile per il deposito e per l’esame giudiziale, come chiarito dalle Sezioni riunite in sede consultiva, parere n. 4/2020.
La Corte passa poi alla questione pregiudiziale della qualifica di agente contabile. Dagli accertamenti del magistrato istruttore risulta che il convenuto, nell’esercizio oggetto di verifica, rivestiva la carica di presidente del collegio sindacale della società partecipata. La qualità di agente contabile trovava fonte nell’art. 8 della legge della Regione Calabria 5 ottobre 2007 n. 22, che qualificava come agenti contabili i componenti degli organi di amministrazione e dei collegi sindacali delle società a partecipazione regionale.
Tale disposizione è stata dichiarata costituzionalmente illegittima dalla sentenza della Corte costituzionale n. 59/2024, per contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione. La norma regionale individuava come agenti contabili soggetti privi della disponibilità delle partecipazioni regionali, in conflitto di interesse perché componenti di organi di controllo.
Il Collegio ricostruisce i principi della legislazione statale, che identificano l’agente contabile nel soggetto titolare del maneggio dei beni oggetto del conto: l’art. 20, lettera c), l’art. 29, l’art. 32 e l’art. 178 del R.D. n. 827/1924, l’art. 9, comma 2, del d.lgs. n. 175/2016 e l’art. 137 del d.lgs. n. 174/2016. Per le partecipazioni societarie, la disponibilità dei diritti di socio spetta ai soggetti dell’ente proprietario.
La intervenuta declaratoria di incostituzionalità non consente più di affermare la qualità di agente contabile ex lege del convenuto, né la sua qualifica come agente contabile di fatto, mancando il maneggio delle partecipazioni. Difettando la legittimazione passiva ad causam, il giudizio è dichiarato improcedibile. La Corte precisa che tale declaratoria non definisce la regolarità della gestione: il conto dovrà essere reso dal soggetto con l’effettivo maneggio delle partecipazioni nel 2021, e l’amministrazione regionale dovrà garantirne l’acquisizione e la parificazione ai sensi degli artt. 137 e seguenti del codice della giustizia contabile.
Nota della Redazione
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